Il fatto materiale della mancata documentazione del requisito necessario per la partecipazione alla gara rende irrilevante la malafede o meno del soggetto
14 Febbraio 2018
La ratio legis del combinato disposto dell'art. 4, comma 7 e dell'art. 10, comma 1-quater, L. n. 109 del 1994 è quella di assoggettare a sanzione colui che ha partecipato indebitamente alla gara, senza averne i requisiti, in ragione dell'interesse di portata generale che nel settore degli appalti pubblici agiscano soggetti non solo idonei, ma anche rispettosi delle regole previste dalle stazioni appaltanti; è, pertanto, irrilevante se il soggetto abbia agito o meno in malafede, in quanto ciò che conta è il fatto materiale della mancata documentazione, in sede di verifica, del requisito necessario per la partecipazione alla gara. |