Comunicazione relativa all’aggiudicazione e dies a quo per la proposizione del ricorso

Redazione Scientifica
06 Febbraio 2018

Il termine di trenta giorni per l'impugnativa del provvedimento di aggiudicazione non decorre sempre dal momento della comunicazione, di cui al comma 5 dell'articolo 79 del d.lgs. n. 163 del...

Il termine di trenta giorni per l'impugnativa del provvedimento di aggiudicazione non decorre sempre dal momento della comunicazione, di cui al comma 5 dell'art. 79, d.lgs. n. 163 del 2006, ma può essere incrementato di un numero di giorni pari a quello necessario affinché il soggetto (che si ritenga) leso dall'aggiudicazione possa avere piena conoscenza del contenuto dell'atto e dei relativi profili di illegittimità ove questi non siano oggettivamente evincibili dalla richiamata comunicazione (così anche Cons. St., Sez. V, 10 febbraio 2015, n. 864; sez. V, 13 febbraio 2017, n. 592);

Poiché l'art. 79, comma 5-quater, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 regola l'accesso agli atti del procedimento di gara consentendo la visione ed estrazione copia entro dieci giorni dalla comunicazione, il termine per l'impugnazione può essere prorogato al massimo di 10 giorni rispetto a quello decorrente dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione (e deve essere correlativamente ridotto nelle ipotesi in cui, effettuato l'accesso agli atti della gara, la relativa documentazione sia stata resa disponibile in un termine inferiore rispetto a quello di dieci giorni).

Se la parte ha già proposto ricorso avverso l'aggiudicazione, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, può proporre motivi aggiunti, ai sensi dell'art. 43 del cod. proc. amm., nell'ulteriore termine, che può essere al massimo di 10 giorni, per vizi rilevati dagli atti successivamente conosciuti attraverso l'accesso agli atti.

I principi esposti sono stati confermati da Cons. Stato, sez. III, 22 luglio 2016, n. 3308, con la precisazione per cui qualora la stazione appaltante rifiuti illegittimamente di consentire l'accesso, il termine non inizia a decorrere e il potere di impugnare dall'interessato pregiudicato da tale condotta amministrativa non si “consuma”. In questo caso il termine di impugnazione comincia a decorrere solo a partire dal momento in cui l'interessato abbia avuto cognizione degli atti della procedura.

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