Imputato straniero. La mancata traduzione degli atti non può essere fatta valere per la prima volta in sede di legittimità
21 Febbraio 2018
La Corte di cassazione, Sez. II, con sentenza n. 6013 depositata l'8 febbraio 2018 ha espresso il seguente principio di diritto: «Deve essere escluso che la questione della mancata traduzione degli atti possa per la prima volta essere fatta valere dinanzi al giudice di legittimità perché a questi è precluso ogni accertamento in fatto».
Il ricorrente – imputato in concorso per i reati di rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate – aveva lamentato la mancata traduzione degli atti processuali e della sentenza nella lingua madre dell'imputato. I giudici di legittimità hanno però rilevato che dall'esame dell'atto d'appello non risultava formulata alcuna eccezione di invalidità del procedimento di primo grado per mancata traduzione degli atti né richiesta di nomina dell'interprete deve ritenersi che a questione non possa essere dedotta per la prima volta nella presente fase di legittimità per le stesse ragioni riconducibili alla particolare disciplina dettata dall'art. 606, comma 3, c.p.p. In seguito alla riformulazione dell'art. 143 c.p.p., Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali, a opera dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 32/2014, l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana spetta al giudice di merito, costituendo un'indagine di mero fatto non censurabile in sede di legittimità se motiva in termini corretti ed esaustivi. |