Il mancato rispetto delle modalità di trasmissione dei documenti attraverso il sistema AVCPASS comporta l’esclusione del concorrente dalla gara
22 Febbraio 2018
Il caso: La controversia trae origine dall'impugnazione del provvedimento con cui la stazione appaltante ha disposto l'esclusione dell'impresa ricorrente da una gara, motivata sulla base della mancata comprova dei requisiti tramite il sistema AVCPASS, ai sensi dell'art. 81 d.lgs. 50 del 2016. La ricorrente assumeva di avere consegnato i documenti mediante una differente modalità di invio a causa di un asserito impedimento generato dal sistema informatico ad essa non imputabile e di aver rappresentato l'accaduto alla stazione appaltante allegando a riprova la schermata generata dal sistema AVCPASS dalla quale sarebbe emerso l'impedimento. Esponeva quindi la violazione dell'art. 81 d.lgs. n. 50 del 2016, non potendo la norma essere interpretata nel senso di attribuire prevalenza al dato formale del mezzo di invio su quello sostanziale.
La soluzione: Il TAR ha rigettato il ricorso, evidenziando che, alla luce del carattere inequivoco dell'art. 81, la Commissione di gara non avrebbe in alcun modo potuto prendere in considerazione la comunicazione effettuata a mezzo PEC, in quanto modalità incompatibile con quella tassativa prevista dalla norma primaria. A sostegno di tali conclusioni si osserva che la ratio del suddetto art. 81 consiste nell'esigenza di assicurare una verifica informatizzata dei requisiti di partecipazione, assicurando al contempo certezza e uniformità di procedure, anche nell'ottica di un'auspicata accelerazione dei tempi di conclusione delle gare. Le finalità perseguite dalla norma ed in generale il principio di imparzialità escludono quindi la possibilità di giustificare l'omissione invocando il criterio del raggiungimento dello scopo. Né potrebbe giungersi a diverse conclusioni evocando la disciplina del soccorso istruttorio. Quest'ultimo infatti può essere utilizzato soltanto per chiarire o completare dichiarazioni o documenti già comunque acquisiti agli atti di gara e non per sopperire a dichiarazioni riguardanti elementi essenziali ai fini della partecipazione radicalmente mancanti, pena la violazione della par condicio fra concorrenti.
In conclusione: Applicando i richiamati principi alla fattispecie in esame, il Collegio ha confermato la legittimità dell'esclusione, sottolineando che l'omessa trasmissione dei documenti tramite l'unico sistema ammesso dal legislatore costituisce violazione della lex specialis grave, sostanziale ed insanabile. |