Cyberbullismo: le tutele per i minori sul web e la funzione preventiva delle scuoleFonte: L. 29 maggio 2017 n. 71
27 Febbraio 2018
La doppia faccia del web
Internet è un luogo ricco di informazioni, dati, gruppi di discussione, profili social di soggetti che ricoprono differenti fasce d'età. La digitalizzazione globale rispecchia il mondo reale, ed il primo approccio alla rete avviene sempre più precocemente. Già i più piccoli tengono tra le mani uno smartphone a circa sei anni ed al contempo le persone più mature si avvicinano al mondo digitale, al punto che si parla di alfabetizzazione informatica per la terza età. In passato, con l'avvento dei primi personal computer, molti bambini utilizzavano le tecnologie senza essere connessi alla linea telefonica, in ambienti di studio chiusi e sicuri, avvicinandosi gradualmente alla tecnologia. Oggi, invece, le tecnologie sono molto più potenti, intuitive e connesse. Il fatto che siano intuitive, cioè dotate di interfacce molto semplici, consente di “ingannare” i minori rendendoli subito operativi ed in grado di utilizzare la Rete, ma celando al contempo le reali potenzialità e funzioni delle tecnologie utilizzate. La connettività di tali tecnologie, ossia il fatto che gli oggetti tecnologici permettano di comunicare verso l'esterno, comporta certamente la possibilità per il minore di imparare, ma ciò implica dei rischi poiché l'eventuale controllo ex post da parte di un adulto diventa estremamente difficile se il dispositivo risulta essere sempre connesso. Senza contare che la connessione in rete dei minori avviene molto spesso all'insaputa dei genitori, mediante la creazione di profili social che presentano una data di nascita falsificata. Le tecnologie disinibiscono il soggetto che le utilizza, consentendogli di assumere comportamenti che nel mondo reale non terrebbe o di utilizzare un linguaggio che, in uno scambio de visu, certamente eviterebbe. In altre parole è come se gli utenti del web mutassero atteggiamento dietro ad uno schermo sentendosi protetti da una sorta di maschera virtuale: i più, infatti, pensano che gli atti compiuti rimarranno nell'anonimato, e ciò amplifica l'indole aggressiva insita nel soggetto. Tale disinibizione nei confronti del prossimo è probabilmente favorita dalla distanza, in grado di amplificare la sensazione che i comportamenti (offensivi) attuati in rete non abbiano conseguenze concrete, non essendoci reazione "fisica" da parte dell'altro. La vittima di espressioni di odio subisce il comportamento dannoso, ma è percepita come incapace di reagire perché lontana, non presente fisicamente. Inizialmente, vi era l'idea che il bullismo virtuale fosse perpetrato in modo aggressivo perché il bullo si sentiva rassicurato dall'anonimato. C'era la percezione (errata) di essere anonimi, la convinzione sarebbe bastato uno pseudonimo o un'identità falsa per impedire che l'identificazione del colpevole. Invero, tutto ciò che accade in rete può essere individuato e visualizzato da parte delle autorità che intervengono a seguito di denunce di un fatto illecito. Oggi il bullo non si preoccupa di utilizzare un'identità falsa per perpetrare le sue offese, anzi tra gli adolescenti è radicata la convinzione che l'odio porti visibilità e successo: più l'utente utilizza toni forti e aggressivi in rete, maggiore sarà il riconoscimento della community. Per essere visibile, però, l'utente è tenuto necessariamente ad utilizzare la sua vera identità: l'ansia di piacere, di essere accettati e acclamati dal gruppo anestetizza l'empatia e la sensibilità dei più giovani. L'uso delle tecnologie da parte degli adolescenti è contraddistinta dalla connessione, dall'essere online, dalla vita in community e dalle chat sui social network. Anche strumenti come Whatsapp sono diventati mezzi di condivisione sempre meno intimi. Gli screenshots fanno circolare conversazioni o informazioni che si presumono riservati ad una cerchia di soggetti. Comportamenti come il sexting, il bullismo e lo stalking o le espressioni d'odio sono sempre più comuni e assumono tratti così pericolosi da provocare un vero e proprio condizionamento della vita dei minori. Diventa essenziale, dunque, delineare il discrimine tra legale e illegale, ossia tra ciò che è consentito e ciò che costituisce reato: presupposto è che i comportamenti puniti nella vita reale debbano essere egualmente sanzionati nel mondo digitale. Le policies dei social network e la nuova legge sul cyberbullismo
Il concetto di amicizia online differisce da quella del mondo reale: non designa una relazione profonda e psicologicamente impegnativa, ma piuttosto una semplice condivisione di interessi. A tal proposito lo psicologo Robin Dunbar ha pubblicato nel 2016 sulla rivista Royal Society Open Science una ricerca in cui sostiene che nella vita c'è spazio per pochi amici (tra i 100 e i 150), perchè oltre un certo numero diventa impossibile, per il nostro cervello, gestirli. Sul web e nei social networks, soprattutto tra gli adolescenti, è invece normale avere una rete di amicizie molto vasta (dai 1000 ai 3000 amici). Spesso le richieste di amicizia arrivano da conoscenti o addirittura sconosciuti con cui si condivide qualche interesse. Sarebbe dunque più opportuno intendere i social network come punti di incontro virtuali, ove è possibile mostrarsi mediante un'identità costruita attraverso tag, condivisioni, post e commenti. Se da un lato, tali communities costituiscono il principale strumento di relazione per adolescenti e adulti, dall'altro, è interessante notare come queste reti sociali siano divenute il canale privilegiato per minacciare e bulleggiare coetanei. L'a-territorialità della rete comporta che non vi sia una normativa univoca e applicabile in tutti i Paesi, sia per quanto riguarda la responsabilità dei providers, sia per l'infrazione di leggi statali. Facebook, uno dei principali social network che mette in contatto utenti da ogni parte del mondo, stabilisce nella sua policy aziendale che «l'utente si impegna a rispettare tutte le leggi applicabili ogni volta che usa o accede a Facebook. Se le azioni dell'utente violano nella forma e nella sostanza la Dichiarazione dei diritti e della responsabilità o creano dei rischi legali per la società, la piattaforma si riserva il diritto di interrompere la fornitura di parte o di tutti i servizi nei confronti dell'utente stesso». Il social network, dunque, non è responsabile degli illeciti commessi dagli utenti attraverso il servizio social, ma ha l'onere non solo rimuovere i contenuti inappropriati secondo le sue policies, ma anche di sospendere totalmente, o parzialmente, le funzioni concesse all'utente nella piattaforma. In conformità con la direttiva 2000/31/CE, che esclude in via generale la responsabilità degli ISP, ma prevede in determinati casi una collaborazione tra ISP e autorità, Facebook definisce le modalità di questa cooperazione nella sezione “Centro per la sicurezza”. In particolare, è stabilito che «se Facebook riceve una richiesta ufficiale avente come oggetto i dati di un account, il primo passo consiste nello stabilire la legittimità della richiesta». La piattaforma è, dunque, disponibile a reprimere gli illeciti. In particolare, il social network può «fornire informazioni a rappresentanti ufficiali delle forze dell'ordine per aiutarli a rispondere e far fronte alle emergenze, comprese quelle che coinvolgono il rischio di danni immediati, la prevenzione dei suicidi e il recupero di minori dispersi». Ciò può avvenire solo a seguito di una richiesta formale da parte dell'Autorità. Nel caso si tratti di indagini penali ufficiali, Facebook adotta misure per tutelare i dati dell'account per 90 giorni in attesa della ricezione del processo legale formale. Qualora vi siano delle “richieste di emergenza” che impongano di ottenere informazioni in breve tempo per la tutela di un «danno imminente a un bambino o al rischio di morte o serio danno fisico a qualsiasi persona, un agente delle forze dell'ordine può presentare richieste attraverso il sistema di richieste online per le forze dell'ordine su facebook.com/records». Alla luce di quanto affermato, Facebook ha delineato un sistema apparentemente efficiente e chiaro per contrastare il bullismo online e per rendere il social un ambiente sicuro per i più giovani. Tuttavia, dato che la piattaforma ospita circa 2 miliardi di persone, è complicato gestire il sistema di segnalazione e conseguentemente i tempi di risoluzione da parte della rete social sono molto lenti. L'obiettivo della piattaforma è pertanto quello di promuovere un processo educativo, in collaborazione con le scuole e i genitori, che porti ad un utilizzo corretto del servizi, nella convinzione che aumentando la sensibilità e la responsabilità dei soggetti, diminuirebbero i problemi e le procedure di segnalazione sarebbero più snelle ed efficienti. A titolo esemplificativo, fino al 2013 i minori avevano la possibilità di rendere i propri profili pubblici e questo non faceva altro che aumentare i rischi di minacce e bullismo online. L'incoscienza dei ragazzi nella rete che fa sì che non si rendano conto dei rischi che corrono. Pertanto, Facebook ha modificato la sua policy relativa alla privacy prevedendo come opzione di default quella di condivisione esclusiva con i contatti “amici”: una volta registrato l'account, l'utente potrà decidere di rendere il suo profilo pubblico modificando le sue impostazioni sulla privacy, altrimenti le pubblicazioni dell'account saranno visibili solo ai contatti “amici”. La verità è che, per quanto il social network possa impegnarsi a rendere la piattaforma sicura e ad adottare un sistema efficiente di prevenzione e repressione di hate speech (espressioni d'odio) in rete, lo sforzo principale spetta agli utenti. Si dovrebbe cercare di educare le persone a «comprendere che il mondo di Internet e dei social network non è un luogo a parte, dove tutto è permesso, ma è soggetto alle stesse regole che disciplinano il vivere civile». Per prevenire e contrastare i fenomeni del cyberbullismo in rete ed in tutte le manifestazioni in cui esso si declina, con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori e degli adulti coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, la Camera dei Deputati in data 17 maggio 2017 ha approvato il testo definitivo sul cyberbullismo, ed il 3 giugno scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 29 maggio 2017 n. 71 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, una delle prime in Europa. L'importanza di tale testo deriva dal fatto che si tratta del primo provvedimento posto in essere dal legislatore italiano destinato a riconoscere il fenomeno del cyberbullismo come condotta illecita, al fine di apprestarne una adeguata tutela. Esso andrebbe a colmare le lacune del nostro ordinamento giuridico su un tema che sta divenendo sempre più un grave problema sociale e culturale. La legge ha il merito di mettere al centro i minori (sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti) e di costituire un valido strumento per prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo assicurando l'attuazione di interventi concreti. Gli emendamenti aggiunti dalla Camera il 20 settembre (tra cui, in particolare, l'ampliamento dell'ambito di applicazione della legge a fenomeni di “bullismo” in generale e l'inasprimento dell'impianto sanzionatorio anche sul piano penale) sono stati espunti dal Senato in seconda lettura a seguito della mobilitazione del mondo accademico e associazioni. La norma va, quindi, a configurarsi quale mezzo legislativo specifico, rivolto al solo fenomeno del cyberbullismo fra i giovani, fondato su un approccio più educativo che repressivo. Con tale legge viene introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento la definizione di cyberbullismo, che può essere definitocome: «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, manipolazione, acquisizione o trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo». La legge tiene conto delle caratteristiche proprie del cyberbullismo, che sono l'anonimato del persecutore (anonimato, in verità, illusorio in quanto ogni comunicazione elettronica lascia delle tracce), la difficile reperibilità (quando, ad esempio, la molestia avviene via sms, e-mail o in un forum on line privato), l'indebolimento delle remore etiche (spesso si fanno e si dicono on line cose che non si farebbero e non si direbbero mai nella vita reale) e l'assenza di limiti spazio-temporali (la vittima può essere investita ogni volta che si collega al mezzo elettronico utilizzato dal persecutore) . La recente normativa prevede un nuovo strumento di tutela delle vittime di cyberbullismo: la possibilità per ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità genitoriale, di presentare un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali. Prima d'ora, nel nostro ordinamento non era prevista questa tipologia di tutela per i minori ultraquattordicenni. L'istanza sopra citata deve essere presentata al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media e contenere la descrizione delle condotte di cyberbullismo, da identificare espressamente tramite (Uniform Resource Locator, c.d. URL), anche quando non integrino le fattispecie previste dall'art. 167 del d.lgs. n. 196/2003. È previsto che qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la Privacy, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ex artt. 143 e 144 d.lgs. n. 196/2003. Mentre il reclamo è un atto circostanziato con il quale si rappresenta una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, la segnalazione è uno strumento che viene adottato ove il primo non è attivabile e deve contenere elementi utili per un eventuale intervento dell'Autorità garante. Il Garante Privacy ha predisposto il modulo da compilare ed inviare all'Autorità, qualora il sito internet o social network non abbia provveduto ad eliminare i contenuti riguardanti un minore che si ritiene vittima di cyberbullismo. Il modulo è disponibile sul sito dell'Autorità e può essere compilato direttamente dai minori over 14 o da chi esercita la potestà genitoriale. Posto che il Garante per la protezione dei dati personali ha l'obbligo, per legge di rispondere entro 48 ore dall'invio della segnalazione, egli può o rigettare il reclamo oppure, esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, prescrivere il divieto o il blocco dei contenuti sul sito internet o social network. Nei confronti di chi non rispetta le misure disposte dall'Autorità potranno essere applicate le sanzioni previste dal Codice della privacy. Ad ogni modo, per raggiungere l'efficacia della legge, è fondamentale l'educazione all'utilizzo consapevole degli strumenti telematici: gli adolescenti dovrebbero, infatti, essere edotti sulle opportunità e sui rischi delle piattaforme on-line, delle condivisione dei contenuti, sull'acquisizione e conservazione delle prove digitali. Cyberbullismo e legislazione europea
Il fenomeno del cyberbullismo è da sempre all'attenzione delle Istituzioni europee, che hanno intrapreso iniziative su vari fronti per rispondere ai preoccupanti dati che interessano il fenomeno. L'uso di Internet nei Paesi europei è piuttosto esteso: in media, due terzi dei cittadini dell'Unione europea utilizzano tale strumento almeno una volta alla settimana. Secondo una recente statistica fornita dall'Istituto europeo Eurostat, il 93% dei giovani che vivono in Europa con un'età compresa tra i sedici e i ventiquattro anni, naviga online regolarmente, rispetto al 70% della popolazione totale europea. Secondo la ricerca “I ragazzi e il cyberbullismo” realizzata nel 2013 da Ipsos per Save the Children , i social network sono la modalità di attacco preferita dal cyberbullo (61%), il quale di solito colpisce la vittima attraverso nelle sue varie declinazioni. La prima causa è l'aspetto estetico (67%, con picchi del 77% tra le femmine dai 12 ai 14 anni), seguito dalla timidezza (67%, che sale al 71% sempre per le ragazze preadolescenti), il supposto orientamento sessuale (56% che arriva al 62% per i preadolescenti maschi), l'essere straniero (43%), l'abbigliamento non convenzionale (48%) e la disabilità (31%, che aumenta al 36% tra le ragazze dai 12 ai 14 anni). Di minore importanza sono invece considerati l'orientamento politico o religioso, causa di atti di bullismo rispettivamente per il 22 e il 20% dei giovani. Dinanzi ad un fenomeno così dilagante, le cui conseguenze possono essere davvero importanti (la vittima può avere comportamenti autodistruttivi, insicurezza, ansia, bassa autostima, depressione, problemi nell'adattamento, fino ad arrivare a casi di suicidio tra gli adolescenti duramente vittimizzati), l'Europa non poteva rimanere indifferente. I primi passi verso la protezione dei bambini e dei giovani su Internet sono stati fatti con la Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica del 1 luglio 2004. Tale provvedimento è stata seguito, nel 2007, da una seconda Convenzione per un utilizzo più sicuro dei telefoni cellulari, all'interno della quale i fornitori di servizi di telefonia si sono impegnati a collaborare contro la diffusione di contenuti illegali e ad agevolare la comunicazione a servizi come INHOPE e INSAFE . Nel 2009, i principali fornitori di social network online hanno firmato la “Carta Principi per social network più sicuri nell'Unione Europea”, seguita poi dalla Convenzione di Praga, dove gli Stati membri si sono impegnati a sostenere gli sforzi dell'Unione Europea per un uso sicuro di Internet e la lotta contro la pornografia infantile. L'azione a livello europeo, si è dunque concentrata maggiormente sulla prevenzione della pedo-pornografia e dell'abuso sessuale, che sul bullismo, cyberbullismo e la violenza tra i giovani.
Il Regolamento europeo sulla Privacy e il ruolo delle scuole
Il Garante Europeo per la protezione dei dati personali ha sottolineato la necessità di estendere l'applicazione della nuova legislazione comunitaria in materia di tutela dei dati personali anche agli atti di bullismo attraverso Internet, telefono e altro mezzo di comunicazione. Si tratta del recente Regolamento Europeo 2016/679, relativo alla protezione dei dati personali delle persone fisiche, che diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, allorchè dovrà essere garantito il perfetto allineamento fra la normativa nazionale in materia di protezione dati e le disposizioni del Regolamento. Il Regolamento, che definisce un nuovo quadro comune in materia di tutela dei dati personali per tutti gli Stati membri dell'UE, ha altresì tipizzato nuovi diritti ed obblighi che consentano all'interessato di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Lacancellazione può avvenire in presenza di una serie di motivazioni previste all'art. 17 del Regolamento medesimo (ad esempio, se i dati non sono più necessari, se sono stati trattati illecitamente o se sono stati forniti da un minore). Ai sensi del Regolamento, se il Titolare del trattamento ha reso pubblici i dati personali, sarà obbligato non solo a cancellarli ma, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione, anche ad avvertire tutti i soggetti che trattino i medesimi dati di cancellare qualsiasi loro link, copia o riproduzione, a meno che il diritto all'oblio non possa essere riconosciuto in alcune situazioni (ossia quando sia escluso da una norma di legge, per motivi di interesse pubblico, ricerca scientifica, fini statistici o per pubblico interesse nel settore della sanità pubblica, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione). In queste norme si prevedono sanzioni anche per tutti quegli atti che comportino il furto d'identità e atti persecutori. Risulta dunque evidente come tale normativa possa essere efficacemente utilizzata anche per proteggere le persone da atti di cyberbullismo. Nel contesto della nuova normativa sul Cyberbullismo un ruolo rilevante è rivestito dal MIUR e dalle linee guida per gli istituti scolastici (art. 4 e 5). All'art. 4 della legge in esame viene previsto che il MIUR, di concerto con il Ministero della Giustizia, adotti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge, avvalendosi anche della collaborazione della polizia postale, apposite linee guida, definite “linee di orientamento”, da aggiornare ogni due anni, che per il prossimo triennio ricomprendono i seguenti profili: –formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; – promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex-studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di peer-education, nella prevenzione e nel contrasto al cyberbullismo nelle scuole; – previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; –efficace sistema di governanc diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca. L'art. 4, comma 3, prevede che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individui fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo. Nei casi in cui, eccetto per le ipotesi di reato, il dirigente scolastico venga a conoscenza di atti di cyberbullismo dovrà informare tempestivamente i genitori/tutori ed attivare adeguate azioni educative (art. 5). La legge afferma che i regolamenti delle istituzioni scolastiche e il c.d. patto di corresponsabilità (accordo finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie) previsti entrambi dal d.P.R. n. 249/1998, c.d. Statuto delle studentesse e degli studenti, saranno integrati da specifiche sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti in relazione a condotte di cyberbullismo. Ai sensi del d.P.R. citato, modificato ed integrato dal d.P.R. 21 novembre 2007 n. 235, viene previsto che ogni istituto scolastico adotti sanzioni eque, tempestive e proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare commessa dallo studente. Tutti i provvedimenti disciplinari sinora previsti dai regolamenti d'istituto sono ispirati al principio educativo, volti a responsabilizzare lo studente e consistono oltre all'applicazione di sanzioni particolarmente incisive per i fatti di estrema gravità (quali ad esempio l'allontanamento dalla comunità scolastica, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione all'esame di Stato, etc..), anche all'attivazione di percorsi educativi di recupero mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica che portino lo studente ad una riflessione e rielaborazione critica delle condotte poste in essere. La legge, tuttavia, non indica le tempistiche entro le quali le specificità per le condotte di cyberbullismo debbano essere integrate all'interno del regolamento d'istituto e del patto di corresponsabilità. Si auspica che tali elementi siano contenuti nelle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico del Miur, previste dall'art. 4. L'art. 7 della legge de qua prevede, infine, l'istituto dell'ammonimento del questore (già previsto nello stalking). Al fine di responsabilizzare i minori ultraquattordicenni, nel caso di ingiuria (art. 594 c.p., ormai depenalizzato), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) o trattamento illecito di dati personali via web (art. 167 d.lgs. n. 196/2003), fino a quando non vi sia una querela o denuncia, il cyberbullo/a, responsabile della condotta illecita nei confronti di altro minorenne, potrà essere ammonito dal questore con specifico invito a non ripetere gli atti vessatori. Il questore convocherà anche un genitore. Gli effetti dell'ammonimento, in ogni caso, cessano al compimento della maggiore età. In conclusione la legge in esame ha il merito di costituire un ottimo punto di partenza nel percorso di prevenzione del cyberbullismo e di definire una strategia di intervento come ad esempio, la previsione che ogni scuola, deve individuare la figura del referente anticyberbullismo. Quest'ultimo avrà il compito di coordinare le iniziative in tale materia, di rafforzare la formazione dei docenti e sottolineare l'importanza dell'educazione all'utilizzo consapevole delle nuove tecnologie. Tra gli elementi critici della legge analizzata si segnala che la definizione di cyberbullismo rischia di ricomprendere comportamenti che esulano dal fenomeno stesso e che possono risultare “estranei” ad esso; inoltre l'esiguità dei fondi previsti e la mancanza degli strumenti di tutela per i minori di età inferiori ai 14 anni sono aspetti che potranno essere migliorati nella fase esecutiva della legge e nelle attese linee guida del Miur. |