Ignoranza della legge penale

Sergio Beltrani
27 Febbraio 2018

È stata a lungo ritenuta non necessaria la consapevolezza dell'antigiuridicità del fatto, cioè che il fatto fosse vietato dalla legge penale (ignorantia legis non excusat): il principio (assolutamente funzionale al raggiungimento degli scopi di uno Stato autoritario) era stato accolto anche dall'art. 5 c.p. (Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale). Accogliendo l'impostazione della dottrina dominante, la Corte costituzionale, con la fondamentale sentenza n. 364 del 1988 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 5 c.p. «nella parte in cui non esclude, dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale, l'ignoranza inevitabile» (analogamente, per l'ignoranza dei doveri inerenti allo status di militare ex art. 39 c.p.m.p., Corte cost., n. 61/1995).
Inquadramento

È stata a lungo ritenuta non necessaria la consapevolezza dell'antigiuridicità del fatto, cioè che il fatto fosse vietato dalla legge penale (ignorantia legis non excusat): il principio (assolutamente funzionale al raggiungimento degli scopi di uno Stato autoritario) era stato accolto anche dall'art. 5 c.p. (Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale).

Accogliendo l'impostazione della dottrina dominante, la Corte costituzionale, con la fondamentale sentenza n. 364 del 1988 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 5 c.p. «nella parte in cui non esclude, dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale, l'ignoranza inevitabile» (analogamente, per l'ignoranza dei doveri inerenti allo status di militare ex art. 39 c.p.m.p., Corte cost., n. 61/1995).

La Corte costituzionale ha osservato che sottoporre il soggetto agente a sanzione penale ove non possa affermarsi che la sua ribellione alla norma incriminatrice sia consapevole, o comunque frutto di indifferenza per le regole dell'ordinamento, equivarrebbe a scardinare le fondamentali garanzie che lo Stato democratico offre al cittadino ed a strumentalizzare la persona umana, facendola retrocedere dalla posizione di vertice che occupa nella scala dei valori costituzionalmente tutelati: il principio di personalità non può, infatti, essere svalutato a discrezione del legislatore, in quanto garantisce al cittadino di poter essere considerato penalmente responsabile soltanto in ordine a condotte da lui poste in essere consapevolmente, che egli poteva controllare e/o omettere, giammai in ordine a comportamenti posti in essere per non colpevole, ed inevitabile, ignoranza del precetto. La rimproverabilità penale della condotta, postula, da un lato, l'adempimento, da parte dello Stato, dei doveri costituzionali concernenti la formulazione, la struttura ed i contenuti delle norme penali, onde renderli conoscibili per i cittadini, dall'altro, l'adempimento, da parte di questi ultimi, del dovere di conoscenza: si impone, infatti, anche in materia il rispetto dei principi di personalità e rieducazione, sanciti rispettivamente dall'art. 27, commi 1 e 3, della Costituzione.

Le conseguenze della sentenza della Corte costituzionale n. 364/1988

L'art. 5 c.p. è stato quindi idealmente riformulato dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 364/1988, nei seguenti termini: «nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile».

Affermata la possibile rilevanza (quale causa di esclusione della colpevolezza) dell'ignoranza della legge penale, si pone il problema di stabilire quando essa possa esser ritenuta, in concreto, scusabile; in proposito, le indicazioni di massima fornite dalla Corte costituzionale suggeriscono che l'evitabilità o meno dell'ignoranza della legge penale debba esser valutata:

a)sotto il profilo oggettivo, in relazione alla natura delle circostanze di fatto che possono averla determinata (si pensi, ad es., all'assoluta oscurità o contraddittorietà di un testo di legge; all'esistenza di contrastanti interpretazioni giurisprudenziali che per uno stesso fatto abbiano legittimato non soltanto condanne ma anche assoluzioni; ad «assicurazioni erronee» sulla liceità della condotta, incautamente fornite dalla P.A.);

b) sotto il profilo soggettivo, in relazione alle concrete conoscenze personali del soggetto agente, che possano renderlo più o meno in grado di accertare l'esistenza ed il significato di una legge (andrebbe, indiscutibilmente, valutata diversamente la scusabilità dell'ignoranza della legge penale da parte di un avvocato o di un soggetto analfabeta).

Non potrà, comunque, ravvisarsi l'ignoranza inevitabile «allorché l'agente si rappresenti la possibilità che il fatto sia antigiuridico, salva l'ipotesi di dubbio oggettivamente irrisolvibile (attinente, cioè, alla necessità di agire o non agire per evitare la sanzione). Deve, invece, di regola ritenersi che l'ignoranza sia inevitabile allorché l'assenza di dubbi sull'illiceità del fatto dipenda dalla personale non colpevole carenza di socializzazione del soggetto» (Corte cost., n. 364/1988).

L'evoluzione giurisprudenziale successiva

All'indomani della sentenza n. 364/1988 della Corte costituzionale, è divenuto compito della giurisprudenza di legittimità individuare in concreto i limiti entro i quali l'ignoranza della legge penale può scusare: si è così giunti all'elaborazione di principi ormai consolidati nel diritto vivente.

In evidenza

È ormai pacifico che oggetto dell'ignoranza della legge che esclude la colpevolezza dell'agente ex art. 5 c.p. è la natura di illecito penale, non di illecito in genere: scusa, pertanto, l'eventuale ignoranza incolpevole della natura di illecito penale di un determinato fatto, anche se l'agente ritenga che esso integri gli estremi di un illecito amministrativo (Cass. pen., Sez. III, n. 3617/1994).

Secondo la giurisprudenza,l'errore sulla«legge penale», che può risultare, o meno, scusabile, è quello che riguarda la struttura del reato, o che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa; diversamente, «legge diversa dalla legge penale» ai sensi dell'art. 47 c.p. è quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata neppure implicitamente (Cass. pen., Sez. IV, n. 14011/2015: fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto che l'art. 76 d.P.R. 115 del 2002 – il quale disciplina la materia del patrocinio a spese dello Stato ed è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 95 stesso d.P.R. 115/2002 –, non costituisca legge extrapenale; conforme, Cass. pen., Sez. VI, n. 25941/2015: fattispecie in tema di rifiuto di atti d'ufficio ex art. 328 c.p., nella quale la S.C. ha ritenuto che l'art. 25 l. 241 del 1990 – il quale che disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi, consentendo all'interessato di esaminarli e di estrarne copia - non costituisca legge extrapenale).

In evidenza

Può configurarsi uno stato di ignoranza inevitabile della legge penale soltanto:

a) in presenza di oggettiva ed insuperabile difficoltà di comprensione della norma o del complesso di norme da cui promana il precetto penalmente sanzionato ed ignorato (Cass. pen., Sez. I, n. 11360/1992);

b) in relazione a fatti-reato di creazione normativa, che non trovino riscontro in esigenze morali e di giustizia universalmente avvertite, come il non uccidere o non rubare:

c) se il soggetto agente, lungi dal rimanere meramente passivo, abbia fatto tutto quanto gli era possibile per adempiere il dovere d'informazione che su di lui incombe, ed uniformarsi alla legge, senza che sia possibile muovergli alcun rimprovero, neppure di leggerezza (Cass. pen., Sez. I, n. 7323/1995).

Il dovere d'informazione si atteggia diversamente per il comune cittadino e per il soggetto che eserciti professionalmente una data attività:

  • per il comune cittadino, l'ignoranza della legge penale può essere inevitabile«ogni qualvolta egli abbia assolto, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al cosiddetto “dovere di informazione”, attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia. Tale obbligo è particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali rispondono dell'illecito anche in virtù di una culpa levis nello svolgimento dell'indagine giuridica» (Cass. pen., Sez. unite, n. 8154/1994, e Cass. pen., Sez. IV, n. 32069/2010: quest'ultima decisione ha escluso la configurabilità della buona fede degli imputati, soggetti operanti professionalmente nel settore del commercio con l'estero, asseritamente fondata su una pretesa incertezza nel trattamento amministrativo di vicende non immediatamente assimilabili a quelle oggetto di causa);
  • coloro che esercitano professionalmente una data attività hanno l'onere di essere costantemente aggiornati sotto ogni aspetto circa l'organizzazione complessiva del loro lavoro, nella quale rientra la conoscenza della legislazione, specialmente quando questa sia vigente da tempo e ben nota alla generalità dei consociati (Cass. pen., Sez. III, n. 1214/1994); nei loro confronti, l'ignoranza della legge penale può, quindi, risultare scusabile solo quanto abbiano fatto tutto il possibile per richiedere alle autorità competenti i chiarimenti necessari, e si siano, inoltre, attivati in proprio, ricorrendo ad esperti giuridici (Cass. pen., Sez. III, n. 35694/2011); inoltre, essi, ove persista il dubbio sulla liceità della condotta, hanno l'obbligo di astenersi dal compierla (Cass. pen., Sez. III, n. 2149/1996).

In evidenza

È stata ritenuta inescusabile l'ignoranza del tasso di usura da parte di una banca, perché «i presidenti dei consigli di amministrazione delle banche non possono invocare l'inevitabilità del predetto errore sulla legge penale, svolgendo attività in uno specifico settore, nel quale gli organi di vertice hanno il dovere di informarsi con diligenza sulla normativa esistente, poiché i relativi statuti attribuiscono loro poteri in materia di erogazione del credito, rientranti nell'ambito dei più generali poteri di indirizzo dell'impresa, sussistendo in capo ad essi una posizione di garanzia a tutela dei clienti degli istituti bancari quanto al rispetto delle disposizioni di legge in tema di erogazione del credito» (Cass.pen.,Sez. II, n. 46669/2011).

Tendenzialmente, può aversi ignoranza inevitabile, e quindi scusabile, della legge penale soltanto se l'agente tragga la convinzione della correttezza dell'interpretazione normativa e, di conseguenza, della liceità della propria condotta:

a) da un atto della P.A. Assumono, in particolare, rilevanza i chiarimenti eventualmente forniti dalla P.A. competente, la cui incidenza va valutata alla stregua delle caratteristiche personali dell'agente, cioè del suo livello di socializzazione o di cultura, e del ruolo professionale, sempre che l'interessato si sia rivolto ad appositi organi squisitamente tecnici, non ad organi che non abbiano tra i loro compiti istituzionali lo studio e la ricerca scientifica nella materia di volta in volta in esame, le cui informazioni sarebbe ampiamente prevedibile che possano risultare errate (Cass. pen., Sez. III, n. 4951/2000);

b) da un orientamento giurisprudenziale univoco e costante (Cass. pen., Sez. unite, n. 8154/1994; Cass. pen., Sez. VI, n. 6991/2011). L'agente deve essere particolarmente cauto nel valutare la legittimità della propria condotta in presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti nell'interpretazione di una norma, poiché l'incertezza che ne deriva non consente, di per sé sola, di invocare la condizione soggettiva d'ignoranza inevitabile della legge penale; al contrario, anche in tal caso il dubbio sulla liceità o meno della condotta deve indurre il soggetto ad un atteggiamento più attento, ed in definitiva ad astenersi da essa se, nonostante le informazioni assunte, permanga l'incertezza sulla sua liceità, considerato che il dubbio, non essendo equiparabile allo stato d'inevitabile ed invincibile ignoranza, non è idoneo ad escludere la consapevolezza dell'illiceità della condotta (Cass. pen., Sez. II, n. 46669/2011).

In evidenza

È stata ritenuta inescusabile l'ignoranza invocata da un imputato che conosceva il precetto penale, ma aveva ritenuto di non conformarvisi in base a mere notizie giornalistiche, riguardanti una modifica (che si presumeva imminente) della norma in senso più favorevole, poiché «in tal caso, l'agente deve accertare in modo irrefutabile l'avvenuto cambiamento, attenendosi fino a quel momento alla disposizione vigente» (Cass. pen., Sez. III, n. 9092/1993).

c) da fattori esterni. La valutazione dell'inevitabilità dell'errore di diritto, e della conseguente esclusione della colpevolezza, deve anche tenere conto dei fattori esterni che possono aver determinato nell'agente l'ignoranza della rilevanza penale del suo comportamento, e delle effettive conoscenze e capacità del medesimo.

In evidenza

È stata per tale ragione ritenuta scusabile l'ignoranza dell'art. 348 c.p. da parte della madre cui era stato contestato il concorso nella circoncisione in danno del figlio infante: essendo la madre di recente immigrata da un paese straniero in cui tale pratica è diffusa per tradizione etnica, dalla quale la stessa è risultata essere fortemente influenzata in ragione del suo basso grado di cultura, è stata attribuita rilevanza all'ignoranza della natura medica della circoncisione praticata per motivi rituali e della conseguente necessità che ad effettuarla fosse un soggetto abilitato all'esercizio della professione medica (Cass. pen., Sez. VI, n. 43646/2011).

L'interprete dovrà tenere conto non soltanto dei particolari requisiti soggettivi dell'agente concreto, ma anche delle difficoltà oggettive che possano avere ostacolato la conoscenza e la corretta interpretazione di una legge, onde valutare se egli avesse effettiva possibilità di adempiere proficuamente al generale dovere di informazione e conoscenza della legge penale, posto a fondamento della convivenza civile.

Le disposizioni speciali

L'art. 2, comma 6, d.lgs. 286 del 1998 impone all'autorità che emana i provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione dello straniero che non comprende la lingua italiana, di tradurli, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.

Gli artt. 15 e 16 d.lgs. 74 del 2000 prevedono espressamente la non punibilità delle violazioni (anche penali) di norme tributarie «dipendenti da obiettive condizioni di incertezza sulla loro portata e sul loro ambito di applicazione», e comunque del soggetto che si sia adeguato a pareri del Ministero delle finanze o del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive.

Aspetti processuali

Per quanto riguarda la distribuzione dell'onere della prova, spetta al soggetto che intenda invocare di avere ignorato senza colpa la legge penale dimostrare di aver fatto tutto quanto in sua facoltà per attivarsi utilmente onde acquisirne idonea conoscenza.

Casistica

Armi, munizioni ed esplosivi

La giurisprudenza, in riferimento ad un caso di illecita detenzione, senza denunziarne il possesso, di una pistola lanciarazzi, ha ritenuto non configurabile un caso di ignoranza inevitabile della legge penale, in virtù di quanto con chiarezza disposto dall'art. 2, comma 3, l. 110 del 1975, «che espressamente qualifica la pistola lanciarazzi come arma comune da sparo non assimilabile alla pistola giocattolo» (Cass.pen., Sez. I, n. 43478/2013).

Reati urbanistici

È stata ravvisata ignoranza inevitabile della legge penale in un caso nel quale gli imputati avevano maturato la convinzione dell'assenza del vincolo di inedificabilità, più volte affermata in provvedimenti del giudice amministrativo, nonché in specifici atti ufficiali del Ministero dei beni culturali e ambientali e del Comune interessato (Cass. pen., Sez. unite, n. 8154/1994).

Al contrario, si è ritenuto che non possa ritenersi integrata la condizione soggettiva d'ignoranza inevitabile della legge penale quando l'imputato abbia eseguito un intervento edilizio in assenza del necessario permesso di costruire in conseguenza di una erronea interpretazione di una pur chiara disposizione di legge ed omettendo di consultare il competente ufficio, formando il suo convincimento personale sull'insussistenza dell'obbligo di munirsi di apposito titolo abilitativo sulla base di un provvedimento della P.A. riguardante un diverso manufatto rispetto a quello abusivamente realizzato (Cass. pen., Sez. III, n. 36852/2014: fattispecie in cui l'imputato aveva costruito un piazzale su una porzione di fondo agricolo ritenendo superfluo il rilascio del permesso di costruire perché il Comune aveva comunicato che non era necessario alcun titolo abilitativo per la realizzazione di una recinzione sul medesimo terreno).

Il silenzio dell'amministrazione competente, successivo alla presentazione di una denuncia di inizio attività ed alla revoca di una ordinanza di sospensione dei lavori, non può ingenerare un errore di diritto scusabile nel caso in cui l'attività professionale dell'agente (nella specie, direttore dei lavori) presupponga la conoscenza della normativa di settore, ed il suo comportamento sia sintomatico dell'inosservanza dell'obbligo di adeguata informazione per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia (Cass. pen., Sez. III, n. 11045/2015).

Misure di prevenzione

La giurisprudenza ha osservato che l'ignoranza dell'obbligo di comunicare alla polizia giudiziaria le variazioni patrimoniali da parte del condannato per reati di criminalità organizzata non esclude il dolo del reato, in quanto l'art. 30 l. 646 del 1982 (che impone tale obbligo), è norma integratrice del precetto penale, sebbene la sanzione per la sua violazione sia contenuta nel successivo art. 31; ne consegue che l'ignoranza in ordine ad essa si traduce non in errore sul fatto, bensì in ignoranza della legge penale, rilevante solo in caso di sua inevitabilità, nel caso di specie esclusa per il rilievo che il reo, condannato per il reato previsto dall'art. 416-bis c.p., aveva in ogni caso l'onere di informarsi della disciplina a lui applicabile (Cass. pen., Sez. VI, n. 6744/2014).

Sommario