Cedimento del guard rail non conforme e condotta colposa del danneggiato
28 Febbraio 2018
Massima
Una volta che l'evento dannoso sia stato ricostruito dal Giudice di merito come causalmente ascrivibile pure alla condotta colposa del danneggiato, non può essere presa in considerazione, quale evenienza non impedita e tanto meno al fine di una sua diversa quantificazione risarcitoria, la minore entità del danno che sarebbe dipesa da una serie causale alternativa a quella effettivamente verificatasi in concreto. Il caso
Un automobilista conviene in giudizio l'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia per il risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro in cui era rimasto coinvolto: sbandando, era finito con la sua autovettura in una scarpata contigua alla sede stradale. Il Tribunale in parte accoglie la sua domanda, riconoscendo però una colpa concorrente dell'attore, nella misura del 50%, per non avere osservato il limite di velocità esistente, né mantenuto un andatura adeguata allo stato dei luoghi ed alle condizioni meteorologiche. La Corte d'appello, in parziale accoglimento dell'impugnazione, condanna l'Amministrazione Provinciale al pagamento di ulteriori € 4.000,00 circa, rideterminando anche il carico delle spese processuali (per la metà compensate e poste quelle per CTU per intero a carico dell'appellata). L'automobilista ricorre dunque in cassazione, denunciando come la Corte territoriale non abbia esaminato un fatto decisivo della controversia, ossia la non conformità delle caratteristiche del guard rail rispetto alla normativa di rango primario e secondario.
La questione
La questione che la Suprema Corte si trova a dover risolvere è se, ai fini del giudizio di responsabilità da fatto illecito, ovvero ai fini della quantificazione del danno, può avere rilevanza una serie causale alternativa rispetto a quella verificatasi in concreto. In altre parole, a fronte del giudizio del Giudice di merito che ha riconosciuto sussistente un concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento lesivo (condotta di guida inadeguata in rapporto alle circostanze di luogo e di tempo), quale rilievo deve essere dato al cedimento del guard rail, che non era conforme alle regole tecniche vigenti e che invece, se fosse stato a norma, avrebbe opposto una maggiore resistenza, riducendo le conseguenze dannose del sinistro? Le soluzioni giuridiche
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto, ricordando che costituiscono danni risarcibili le sole conseguenze immediate e dirette dell'evento lesivo secondo il criterio della causalità adeguata (Cass. civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576), vale a dire quelle conseguenze che, nel momento in cui si produce l'evento causante, non appaiano del tutto inverosimili, ma che si presentino come effetto non del tutto imprevedibile in base ad un giudizio di regolarità statistica o di probabilità apprezzabile ex ante . A mano a mano che la sequenza causale progredisce, l'intervento di fattori concausali diversi ed ulteriori diviene via via preponderante, fino ad escludere la riferibilità, appunto diretta ed immediata, delle conseguenze all'evento lesivo. In applicazione dei principi suddetti alla fattispecie in esame, una volta riconosciuto il nesso causale, vuoi perché oggetto di custodia da parte dell'Amministrazione Provinciale, vuoi perché la sua carenza strutturale intrinseca od originaria fosse manifestazione di colpa specifica o generica dell'Ente, il danno che può essere oggetto di risarcimento è esclusivamente quello che si è verificato in concreto in dipendenza immediata e diretta dell'evento (cedimento del guard rail). Evento quest'ultimo che, come riconosciuto dal Giudice di merito, è stato provocato anche dalla condotta colposa della vittima, che lo ha attinto con una forza notevolissima, prodotta all'esito di una serie di malaccorte manovre, tutte colpose. Non può rientrare nel concetto di conseguenza immediata e diretta il mancato avveramento di un'evenienza più favorevole per chi risulta danneggiato (e cioè l'assenza o la minore entità dei danni che si sarebbe verificata se il guard-rail fosse stato a norma); una siffatta evenienza sarabbe esterna alla sequenza causale che è stata accertata in concreto e che vede, in successione (crono)logica, prima il concorso paritario di due fattori (“condizioni della strada” + “condotta di guida dell'automobilista”); poi, il danno-evento (il cedimento del guard rail) ed infine, il danno-conseguenza (le lesioni subite dall'automobilista). Rispetto a questa sequenza causale è ultronea la circostanza che il guard rail non fosse a norma e l'eventualità che, se fosse stato invece conforme alle prescrizioni normative, avrebbe opposto una maggiore resistenza, contenendo, quantomeno, gli esiti pregiudizievoli del sinistro. Osservazioni
La sentenza merita di essere condivisa laddove chiarisce che le conseguenze del danno risarcibili sono soltanto quelle direttamente e immediatamente riconducibili all'evento lesivo, secondo il criterio della causalità adeguata. Non rientra pertanto tra le conseguenze risarcibili dell'illecito così delineate la differenza tra le lesioni effettivamente subite e quelle minori lesioni che si sarebbero verificate se il guard rail fosse stato in condizioni conformi alla regolamentazione di settore. A ben vedere, questa differenza è soltanto ipotetica e prescinde dalla considerazione dell'evento dannoso così come verificatosi in concreto; non è inquadrabile nelle categorie né del lucro cessante (ovverosia l'accrescimento patrimoniale che il danneggiato avrebbe conseguito o il decremento patrimoniale che egli avrebbe evitato se, ad impedire il primo o a cagionare il secondo, non fosse intervenuto il fatto generatore del danno) né del danno da perdita di chance (e cioè la concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, concreta ed effettiva occasione che preesiste all'evento lesivo e che è stata pregiudicata dalla verificazione di tale evento). Nell'escludere la rilevanza dei fattori causali alternativi, la sentenza in commento appare, poi, in linea con quella dottrina, sviluppatasi in ambito penalistico, secondo la quale l'evento, come secondo polo del nesso causale, deve essere concepito non come genere di evento, ma come evento concreto, che si verifica hic et nunc: in altri termini, ciò che importa è che una catena causale sussista tra l'azione dell'autore e questo evento concreto, mentre è irrilevante la circostanza che potrebbero verificarsi eventi analoghi per effetto di altre cause operanti simultaneamente. L'insegnamento che si può trarre dalla lettura della sentenza in rassegna è che colui che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno potrà vedere accolta la sua domanda solo limitatamente a quei pregiudizi che, secondo l'id quod plerumque accidit, sono riconducibili nel novero delle normali conseguenze dell'evento lesivo. Tali pregiudizi, e non altri, devono costituire l'oggetto dell'onere di allegazione e prova da parte dell'attore il quale, dunque, farà bene ad evitare un inutile dispendio di energie processuali relativamente a circostanze che sono estranee alla serie causale dell'illecito e, pertanto, giuridicamente irrilevanti. BREDA, Danni da cose in custodia: pericolosità e nesso causale, in Nuova Giur. Civ., 2010, 9, 10940; CRIVELLI, Il nesso di causalità nella responsabilità civile, in Corriere Giur., 2014, 5, 695; GARREFFA, Il danno da perdita di chance: una sentenza di merito che ne denuncia la fallacia dogmatica, in Corriere Giur., 2017, 12, 1521; LAGHEZZA, Quale causalità per l'art. 2051 c.c., in Danno e Resp., 2014, 3, 258; STELLA, La descrizione dell'evento, Milano, 1970, 87 ss. |