La stazione appaltante conserva il potere di annullare l’aggiudicazione del contratto ad impresa sottoposta a commissariamento straordinario

Redazione Scientifica
28 Febbraio 2018

La ratio della gestione commissariale di cui all'art. 32 D.L. n. 90 del 2014 non è quella di privare la stazione appaltante di ogni potere circa la risoluzione o la...

La ratio della gestione commissariale di cui all'art. 32 D.L. n. 90 del 2014 non è quella di privare la stazione appaltante di ogni potere circa la risoluzione o la prosecuzione del rapporto una volta disposta la gestione straordinaria e temporanea dell'impresa, sia nell'ipotesi generale di cui all'art. 32, comma 1 (procedimenti o processi per taluni reati o situazioni anomale sintomatiche di condotte illecite) che in quella particolare del comma 10 (informativa antimafia), atteso che il medesimo comma 10 ha invece inteso consentire eccezionalmente al Prefetto di valutare l'adozione della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto o dell'accordo contrattuale o della concessione, ove l'impresa non rinnovi gli organi sociali o, nei casi più gravi, anche in via immediata e diretta, in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica, al servizio o alla fornitura oggetto del contratto ovvero dell'accordo contrattuale e, comunque, non oltre il collaudo; pertanto, pur se sia già stato disposto dal Prefetto il commissariamento straordinario dell'impresa aggiudicataria, la stazione appaltante conserva la potestà di procedere all'annullamento dell'aggiudicazione, ove, a seguito delle indagini effettuate in sede penale, essa risulti essere stato il frutto di turbativa d'asta.

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