Giurisdizione esclusiva del g.a. sull’an e sul quantum in materia di revisione dei prezzi

Redazione Scientifica
01 Marzo 2018

La sentenza precisa, in punto di giurisdizione, che ai sensi dell'art. 133 comma 1 lett. e.2), c.p.a. le controversie in tema di revisione prezzi sono devolute alla...

La sentenza precisa, in punto di giurisdizione, che ai sensi dell'art. 133 comma 1 lett. e 2), c.p.a. le controversie in tema di revisione prezzi sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sia che la contestazione riguardi la spettanza della stessa, sia l'esatto suo importo come quantificato dal concreto provvedimento applicativo. La disposizione richiamata trova il suo antecedente positivo nell'art. 244 comma 3 del Codice dei contratti che ha superato, nel solco tracciato dall'art. 6, l. n. 537 del 1993, la tradizionale distinzione in base alla quale erano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al quantum della revisione prezzi e al giudice amministrativo quelle afferenti all'an debeatur, imponendo la concentrazione dinanzi alla stessa autorità giurisdizionale di tutte le cause relative all'istituto negli appalti pubblici ad esecuzione continuata o periodica, con conseguente potere del giudice amministrativo di conoscere della misura della revisione e di emettere condanna al pagamento delle relative somme.

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