Avvalimento di garanzia, avvalimento operativo, avvalimento misto ed elementi minimi del relativo contratto

Redazione Scientifica
01 Marzo 2018

Ai fini della determinazione del contenuto necessario per il contratto di avvalimento, allorché si tratti di “mettere a disposizione” (come nell'avvalimento di garanzia) requisiti generali (di carattere...

Ai fini della determinazione del contenuto necessario per il contratto di avvalimento, allorché si tratti di “mettere a disposizione” (come nell'avvalimento di garanzia) requisiti generali (di carattere economico, finanziario, tecnico-organizzativo, ad es. il fatturato globale o la certificazione di qualità), non sussiste l'esigenza di una indicazione puntuale e specifica, non trattandosi di beni in senso tecnico-giuridico, pur comunque essendo richiesto che dalla dichiarazione dell'ausiliaria emerga, con certezza ed in modo circostanziato, l'impegno contrattuale a prestare e mettere a disposizione dell'ausiliata la complessiva solidità finanziaria e il patrimonio esperienziale della prima, così garantendo una determinata affidabilità e un concreto supplemento di responsabilità. Per contro, nel caso di avvalimento c.d. tecnico od operativo (che ha ad oggetto requisiti diversi rispetto a quelli di capacità economico-finanziaria) sussiste sempre l'esigenza di una messa a disposizione in modo specifico di risorse determinate, onde è imposto alle parti di indicare con precisione i mezzi aziendali messi a disposizione dell'ausiliata per eseguire l'appalto.

Nel caso in cui mediante l'avvalimento il concorrente intenda prendere in prestito anche il requisito della comprovata esperienza (nella specie nel campo della progettazione e direzione dei lavori di impianti di distribuzione del gas metano ad uso civile) oltre a requisiti di capacità economico-finanziaria, l'avvalimento è solo in parte di mera garanzia, ma in altra (e decisiva) parte è di carattere operativo ed in particolare per la messa a disposizione dell'esperienza professionale, soprattutto quando la stessa è correlata a servizi di natura intellettuale, come tali ad esecuzione necessariamente personale (quali la progettazione o la direzione dei lavori, la vigilanza e controllo sull'esecuzione del contratto di servizio). Per quest'ultimo aspetto è pertanto necessario che nel contratto siano puntualmente indicati (e messi quindi, come tali, effettivamente e concretamente a disposizione dell'impresa ausiliata) i mezzi, gli strumenti e le competenze adeguati. Conseguentemente, se nei contratti di avvalimento risulta omessa l'indicazione del professionista che aveva maturato l'esperienza nei settori in questione (vigilanza e controllo sull'esecuzione del contratto di servizio; progettazione e direzione dei lavori) e che avrebbe fatto parte del gruppo di professionisti incaricati di svolgere le attività concretamente oggetto di appalto, non sono rispettati i requisiti di validità del contratto.

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