La giurisdizione esclusiva del G.a. in materia di revisione dei prezzi

Nicola Posteraro
01 Marzo 2018

La sentenza precisa, in punto di giurisdizione, che, ai sensi dell'art. 133 comma 1 lett. e.2), c.p.a. le controversie in tema di revisione prezzi sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sia che la contestazione riguardi la spettanza della stessa, sia l'esatto suo importo come quantificato dal concreto provvedimento applicativo. La disposizione supera la tradizionale distinzione in base alla quale erano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al quantum della revisione prezzi e al giudice amministrativo quelle afferenti all'an debeatur, imponendo la concentrazione dinanzi alla stessa autorità giurisdizionale di tutte le cause relative all'istituto negli appalti pubblici ad esecuzione continuata o periodica, con conseguente potere del giudice amministrativo di conoscere della misura della revisione e di emettere condanna al pagamento delle relative somme.

Il fatto. Con determinazione dirigenziale, il Comune di Milano indiceva una procedura aperta per l'affidamento del servizio globale per la manutenzione ordinaria programmata delle aree a verde pubblico.

Il Consorzio CO.GE.S. si aggiudicava l'appalto e stipulava il contratto, con la P.A., nel 2007.

Con riferimento alla disciplina della revisione prezzi, l'art. 3 del contratto recava la seguente clausola: «Ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 6 della Legge n. 537 del 1993, così come modificata dalla Legge n. 724 del 1994, il corrispettivo del servizio oggetto del presente contratto sarà sottoposto a revisione entro il mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli elenchi dei prezzi di cui al citato comma 6, sempre che tale pubblicazione avvenga entro la durata del contratto. Di conseguenza, qualora il prezzo pattuito si discosti per eccesso da quello indicato ai sensi del succitato comma 6, il prezzo del contratto sarà soggetto a revisione». Analogamente, l'art. B/3 del Capitolato Speciale d'Appalto, disponeva che «I corrispettivi del servizio non possono subire variazioni nel corso dell'esecuzione del contratto, salva la revisione prevista dall'art. 44, commi 4 e 6, Legge 23 dicembre 1994, n. 724. Il corrispettivo del servizio sarà sottoposto a revisione entro il mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli elenchi dei prezzi di cui al citato comma 6, sempre che tale pubblicazione avvenga entro la durata del contratto. Di conseguenza, qualora i corrispettivi pattuiti si discostino per eccesso da quelli indicati ai sensi del suddetto comma 6, gli stessi saranno sottoposti a revisione».

Nel 2012, il Consorzio aggiudicatario chiedeva all'Amministrazione la revisione del prezzo. Stante il silenzio del Comune, CO.GE.S., con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., chiedeva la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza di revisione periodica del prezzo. Il Tribunale amministrativo adito accoglieva il ricorso limitatamente all'accertamento dell'illegittimità del silenzio e condannava l'Amministrazione a pronunciarsi sulla spettanza del compenso revisionale.

In esecuzione della citata pronuncia, il Comune di Milano comunicava a CO.GE.S. quale fosse, all'esito dell'istruttoria eseguita, il compenso revisionale riconosciuto e, con successiva determinazione dirigenziale, liquidava la fattura.

La questione. Il Consorzio impugnava la suddetta determinazione dirigenziale, chiedendo la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una somma diversa da quella liquidata.

La questione oggetto del gravame verteva, quindi, intorno ai criteri e alla metodologia di quantificazione della misura della revisione prezzi: non era contestato, cioè, il diritto ad ottenere la revisione del prezzo dell'appalto (an), ma la misura della stessa (quantum).

CO.GE.S., col ricorso, deduceva la violazione dell'art. 115 D.lgs. n. 163 del 2006, del corretto svolgimento dell'istruttoria e delle modalità di calcolo del corrispettivo revisionale, l'eccesso di potere per sviamento, il travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, l'illogicità e l'ingiustizia manifesta

Sulla giurisdizione nel caso di controversie in tema di revisione dei prezzi. Il Collegio precisa, in punto di giurisdizione, che, ai sensi dell'art. 133 comma 1 lett. e.2), c.p.a., le controversie in tema di revisione prezzi sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; e ciò sia che la contestazione riguardi la spettanza della stessa, sia l'esatto suo importo come quantificato dal concreto provvedimento applicativo (cfr. Tar Lecce, Sez. III, 10 ottobre 2013, n. 2111). La disposizione richiamata, precisa il Collegio, trova il suo antecedente positivo nell'art. 244 comma 3 del Codice dei contratti che ha superato, nel solco tracciato dall'art. 6, l. n. 537 del 1993, la tradizionale distinzione in base alla quale erano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al quantum della revisione prezzi e al giudice amministrativo quelle afferenti all'an debeatur, imponendo la concentrazione dinanzi alla stessa autorità giurisdizionale di tutte le cause relative all'istituto negli appalti pubblici ad esecuzione continuata o periodica, con conseguente potere del giudice amministrativo di conoscere della misura della revisione e di emettere condanna al pagamento delle relative somme.

Sull'obbligo di revisione del prezzo di un appalto di durata su base periodica. Nella pronuncia, il Collegio svolge delle interessanti considerazioni sull'obbligo de quo. Con esso, secondo il TAR, il legislatore ha inteso munire i contratti di forniture e servizi di un meccanismo che, a cadenze determinate, comporti la definizione di un "nuovo" corrispettivo per le prestazioni oggetto del contratto, conseguente alla dinamica dei prezzi registrata in un dato arco temporale, con beneficio per entrambi i contraenti, in quanto incidente sull'equilibrio contrattuale. Da un lato, l'appaltatore vede ridotta, anche se non eliminata, l'alea propria dei contratti di durata, dall'altro la stazione appaltante vede diminuito il pericolo di un peggioramento della qualità o quantità di una prestazione, divenuta per l'appaltatore eccessivamente onerosa o, comunque, non remunerativa (Tar Lazio, Roma, Sez. III quater, 18 marzo 2014 n. 2953).

Il riferimento normativo alla clausola revisionale, avente carattere di norma imperativa e al quale si applicano gli artt. 1339 e 1419 c.c., non attribuisce alle parti ampi margini di libertà negoziale, ma impone di tradurre sul piano contrattuale l'obbligo legale, definendo anche i criteri e gli essenziali momenti procedimentali per il corretto adeguamento del corrispettivo (Tar Lecce, Sez. I, 11 dicembre 2013, n. 2423; Cons. St., Sez. III, 9 maggio 2012, n. 2648; Cons. St., Sez. III, 1° febbraio 2012, n. 504; Tar Bari, Sez. II, 11 luglio 2013, n. 1141). In definitiva, afferma il Collegio, può ritenersi che la previsione ponga ex lege un rimedio manutentivo, in funzione del mantenimento dell'equilibrio economico del contratto, per la gestione di sopravvenienze giuridicamente rilevanti intervenute nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale (cfr. Corte Cost. n. 447 del 2006).