Onere dichiarativo ex art. 80, comma 5, lett. c) e casellario Anac

Anton Giulio Pietrosanti
28 Febbraio 2018

Il concorrente deve informare la stazione appaltante dei precedenti dell'impresa astrattamente ascrivibili alla fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016, ancorché gli stessi non abbiano dato luogo all'iscrizione nel casellario ANAC.

Il caso. Nell'ambito di una gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica, un concorrente veniva escluso in forza dell'art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. per non aver dichiarato due precedenti esclusioni (e revoche delle relative aggiudicazioni) comminate da due diverse stazioni appaltanti per carenza del requisito della regolarità fiscale e per omessa dichiarazione di tale precedente esclusione. Il medesimo concorrente censurava l'esclusione al TAR ritenendo che, nella specie, l'onere dichiarativo – e la conseguente esclusione in caso di inadempimento dello stesso – potessero configurarsi solo laddove l'Anac avesse già effettuato l'iscrizione nel relativo casellario con indicazione della durata della sospensione dalla partecipazione alle gare

Sulla necessità di dichiarare le precedenti esclusioni. Nel respingere il ricorso, il TAR ha richiamato una serie di precedenti pronunce giurisprudenziali (TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 31 gennaio 2018, n. 703) per sostenere come gravi su ogni concorrente l'obbligo di dichiarare, all'atto della partecipazione della gara, le esclusioni disposte a suo carico da altre stazioni appaltanti «ne sia derivata o meno l'iscrizione nel casellario ANAC –, al fine di consentire all'Amministrazione le necessarie valutazioni circa l'integrità e/o affidabilità dell'impresa». Inoltre, secondo il TAR, un simile giudizio non può essere preventivamente compiuto dal medesimo concorrente, spettando il relativo apprezzamento in via esclusiva alla stazione appaltante.