Ragionevole la confisca di prevenzione per i condannati di ricettazione
01 Marzo 2018
La Corte d'appello di Reggio Calabria, con ord. del 17 marzo 2015, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies, comma 1, d.l. 306/1992, conv. con modif., in l. 356/1992, nella parte in cui include il diritto di ricettazione tra quelli per i quali, nel caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., è sempre disposta la speciale confisca prevista dal medesimo art. 12-sexies. Secondo il giudice a quo, rispetto al delitto di ricettazione, la presunzione legale di provenienza illecita del patrimonio del condannato, sottesa all'istituto, risulta priva di giustificazione razionale, non trattandosi, alla luce dell'esperienza giudiziaria, di reato normalmente commesso in forma quasi professionale e costituente fonte ordinaria di illecito accumulo di ricchezza. La Corte costituzionale ha dichiarato la questione non fondata. Come già rilevato anche dalle Sezioni unite delle Cassazione penale (sentenza 17 dicembre 2003, n. 920), i giudici delle leggi affermano la non irragionevolezza della misura atteso che «la disposizione in esame si presenta espressiva di una scelta politica del Legislatore, operata con l'individuare delitti particolarmente allarmanti, idonei a creare una presunzione, iuris tantum, di origine illecita del patrimonio “sproporzionato” a disposizione del condannato per tali delitti: presunzione che trova base nella nota capacità dei delitti individuati dal legislatore a essere perpretrati in forma quasi professionale e a porsi quali fonti di illecita ricchezza» Inoltre con specifico riferimento alla ricettazione come reato presupposto per l'applicazione della misura, la Corte costituzionale, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice calabrese, ritiene il delitto «idoneo a determinare un'illecita accumulazione di ricchezza e suscettibile, secondo l'osservazione "sociologica", di essere perpetrato in forma "professionale" o, comunque sia, continuativa. La presunzione di origine illecita dei beni del condannato insorge, d'altro canto, non per effetto della mera condanna, ma unicamente ove si appuri - con onere probatorio a carico della pubblica accusa - la sproporzione tra detti beni e il reddito dichiarato o le attività economiche del condannato stesso: sproporzione che - secondo i correnti indirizzi giurisprudenziali - non consiste in una qualsiasi discrepanza tra guadagni e possidenze, ma in uno squilibrio incongruo e significativo, da verificare con riferimento al momento dell'acquisizione dei singoli beni»
A fronte del continuo accrescimento dell'elenco dei reati a cui è collegata l'applicazione della confisca di cui all'art. 12-sexies, la Corte costituzionale auspica, ad ogni modo, che il Legislatore selezioni i “delitti matrice” affinchè l'istituto non venga snaturato della sua fisionomia |