Assicurazione della responsabilità civile: da quando decorre la prescrizione del diritto all’indennizzo?

Filippo Rosada
05 Marzo 2018

Dies a quo del termine prescrizionale del diritto all'indennizzo: ha rilevanza il decorso del tempo necessario a comprendere se l'evento rientri nell'ambito della garanzia assicurativa?
Massima

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo decorre – ai sensi dell'art. 2952, comma 3, c.c. - dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. Nessuna rilevanza può essere conferita all'accertamento della riconducibilità del sinistro nell'ambito della copertura assicurativa. Il solo fatto che venga avanzata una richiesta risarcitoria con cui si fa valere una responsabilità astrattamente rientrante fra quelle assicurate, onera l'assicurato/responsabile di attivare il proprio assicuratore e comporta - di conseguenza - la decorrenza del termine prescrizionale, assumendo rilievo non il fatto che l'evento indiscutibilmente rientri fra quelli coperti dalla assicurazione, ma che possa ragionevolmente rientrarvi.

Il caso

In seguito al decesso di un dipendente a causa di un infortunio sul lavoro, il datore di lavoro/assicurato, dopo aver corrisposto, in via transattiva, il risarcimento agli eredi, chiede all'assicuratore della responsabilità civile di manlevarlo.

Sia in primo che in secondo grado, la domanda viene respinta per intervenuta prescrizione.

Propone ricorso in cassazione l'assicurato.

La questione

La questione sottoposta alla Corte concerne il dies a quo del termine prescrizionale del diritto all'indennizzo e più precisamente, se ha rilevanza il decorso del tempo necessario a comprendere se l'evento rientri nell'ambito della garanzia assicurativa.

Le soluzioni giuridiche

La Corte esordisce evidenziando come il disposto dell'art. 2952, comma 3, c.c., sia di cristallina chiarezza, così da non lasciare margine a dubbi in relazione al fatto che il termine prescrizionale, nell'ambito dell'assicurazione della responsabilità civile, non possa che decorrere dal giorno in cui il terzo chiede il risarcimento all'assicurato, ovvero da quando ha dato corso all'azione giudiziaria contro l'assicurato/responsabile civile.

Il tempo necessario per stabilire se l'evento sia ricompreso nell'oggetto della garanzia assicurativa (nella fattispecie, l'assicurato ha dovuto svolgere degli accertamenti per verificare l'effettivo rapporto di dipendenza del defunto), non rileva ai fini della decorrenza del termine prescrizionale.

Osservano i Supremi Giudici come l'attività di indagine volta a stabilire la riconducibilità dei danni lamentati tra quelli il cui rischio è stato trasferito all'assicuratore, sia certamente prodroma alla successiva liquidazione, ma indubbiamente non è un presupposto alla decorrenza del termine prescrizionale.

L'onere di denuncia del sinistro da parte dell'assicurato, sorge per il sol fatto che il sinistro appaia rientrante nell'oggetto di polizza, senza che necessiti il raggiungimento della effettiva certezza.

Gli ermellini, a suffragio della soluzione giuridica intrapresa, richiamano la loro decisione n. 19660/2014. In quell'occasione è stato osservato come in tema di polizza infortuni, il termine di prescrizione decorra dal momento in cui l'assicurato ritiene che, ragionevolmente, l'infortunio rientri tra quelli coperti dall'assicurazione.

Osservazioni

La sentenza in oggetto consente una breve riflessione in ordine alla denuncia di sinistro e alle problematiche connesse.

Solo comprendendo la ratio della denuncia di sinistro possiamo gestire con cognizione di causa la problematica del dies a quo della prescrizione del diritto all'indennizzo.

La denuncia di sinistro è l'avviso che il beneficiario della garanzia assicurativa è tenuto ad indirizzare all' impresa di assicurazione. Obbligato, pertanto, è colui che deve ricevere l'indennizzo, che non necessariamente coincide con chi ha stipulato il contratto.

La finalità principale della denuncia è quella di mettere l'assicuratore nella condizione di poter intervenire con tempestività sia per diminuire le conseguenze dannose del sinistro, sia per verificare immediatamente le possibili cause dell'evento, così cercando di scongiurare l'eventualità che il trascorrere del tempo comporti la cancellazione delle tracce.

Non sempre agevole è la comprensione di quando sorga l'obbligo della denuncia.

L'art. 1913 c.c. dispone che sia il verificarsi del sinistro la condizione dalla quale consegue l'obbligo per l'assicurato di inviare la denuncia all'assicuratore.

Per sinistro, è da intendersi il fatto oggetto della copertura assicurativa. Nella polizza che copre la responsabilità civile – di tipo loss occurrence - per sinistro deve intendersi l'accadimento del fatto (l'allagamento, l'incidente stradale, l'errore professionale) dal quale potrebbero conseguire i danni coperti dalla garanzia assicurativa.

Nel caso in cui, invece, la polizza RC sia di tipo claims made, si deve avere riguardo al ricevimento, da parte dell'assicurato, della domanda di risarcimento del danno inviata dal terzo danneggiato; perde rilevanza, pertanto, il verificarsi del fatto illecito.

Abbiamo visto che i Supremi Giudici hanno chiarito come l'obbligo dell'assicurato di denuncia sorga non in conseguenza della certezza assoluta della comprensione dell'evento tra le garanzie assicurative, bensì in seguito ad una ragionevole previsione.

In ogni caso, al fine di identificare il momento del sorgere dell'obbligazione di denuncia, è sempre necessario leggere le condizioni di polizza, ponendo attenzione alle specifiche previsioni del contratto assicurativo.

Per quanto concerne la forma da adottare, il codice civile nulla dice sul punto. Ciò che è certo è che sia onere dell'assicurato dimostrare di avere comunicato all'assicuratore il verificarsi del sinistro e pertanto è consigliabile assolvere l'obbligazione per iscritto, in modo da conservare traccia dell'adempimento e quindi agevolarne la dimostrazione ove necessario.

Talvolta il contratto di assicurazione prevede che la denuncia di sinistro venga eseguita a mezzo lettera raccomandata. Cosa succede in caso di comunicazione non conforme?

La più accreditata dottrina è orientata nel senso di privilegiare la sostanza alla forma, nel senso che se l'assicurato ha raggiunto lo scopo di informare l'assicuratore, parrebbe iniquo applicare la sanzione conseguente all'omessa denuncia (ANTONIO LA TORRE, Le Assicurazioni, collana Le Fonti Del Diritto Italiano, Giuffrè, Milano, 2014, pag. 232).

Guida all'approfondimento

LA TORRE A., Le Assicurazioni, collana Le Fonti Del Diritto Italiano, Giuffrè, Milano, 2014, pag. 232

ROSADA F., Nozione e avviso di sinistro, 15 dicembre 2015, in Ridare.it;

ROSADA F., Denunzia di sinistro nella RC auto, 6 aprile 2016, in Ridare.it;

ROSADA F., Prescrizione diritti derivanti dal contratto di assicurazione, 14 novembre 2017, in Ridare.it;

SILECI G., Assicurazione della responsabilità civile, 18 aprile 2014, in Ridare.it.

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