Omesso versamento: il fallimento può escludere la responsabilità dell’amministratore
05 Marzo 2018
In tema di omesso versamento di ritenute, qualora la dichiarazione di fallimento della società intervenga prima del termine per effettuare il versamento, il soggetto tenuto ad adempiere al relativo obbligo sia il curatore fallimentare e non il precedente amministratore. Lo ha affermato la Cassazione Penale, con la sentenza n. 9466 depositata il 2 marzo. Il caso. L'amministratore di una s.r.l., condannato, in primo e secondo grado, per il reato di cui all'art. 10-bis D.Lgs. n. 74/2000, si rivolgeva alla Cassazione, evidenziando come dal fallimento della società sarebbe dovuta discendere l'esclusione della sua responsabilità. L'omesso versamento: delitto a consumazione istantanea. La S.C. accoglie il ricorso, richiamando alcuni principi ormai consolidati in tema di omesso versamento di ritenute certificate: il reato si consuma al momento della scadenza del termine annuale per il versamento delle ritenute operate (Cass. Pen., S.U., n. 37425/2013). L'impatto delle procedure concorsuali. L'apertura di procedure concorsuali produce, però, alcuni effetti: se infatti l'ammissione al concordato preventivo della società, in epoca successiva alla scadenza del debito erariale, non elide la responsabilità del rappresentante legale, proprio in virtù del carattere istantaneo del reato in questione (così: Cass. n. 3541/2015), è anche vero che la dichiarazione di fallimento, intervenuta prima del termine ultimo per effettuare il versamento Iva, fa sì che il legale rappresentante della società fallita, tenuto ad adempiere all'obbligo di versamento sia identificabile nel curatore e non nel precedente amministratore (Cass., n. 5921/2014). Pertanto, non può esservi una responsabilità diretta dell'amministratore. Nulla esclude, invece, che quest'ultimo possa concorrere, in qualità di extraneus, nel reato proprio del curatore. |