Utilizzo delle intercettazioni per reato nuovo emerso durante le operazioni di captazione

Luigi Giordano
05 Marzo 2018

I risultati delle intercettazioni autorizzate dal Gip per un reato compreso nell'elenco di cui all'art. 266 c.p.p. possono essere utilizzati per la prova di reati diversi emersi nel corso delle operazioni di captazione?

I risultati delle intercettazioni autorizzate dal Gip per un reato compreso nell'elenco di cui all'art. 266 c.p.p. possono essere utilizzati per la prova di reati diversi emersi nel corso delle operazioni di captazione?

Secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, la locuzione nei procedimenti relativi ai seguenti reati di cui all'art. 266 c.p.p., per esigenze di intrinseca coerenza sistematica (ovvero di valutazione unitaria, coerente e complessiva del materiale probatorio acquisito legittimamente al processo), deve essere interpretata nel senso della sufficienza, ai fini dell'autorizzazione dell'intercettazione, della sussistenza della gravità indiziaria di uno dei reati elencati nella medesima disposizione. In tal caso, i risultati delle captazioni sono utilizzabili anche per gli ulteriori reati emersi nello stesso procedimento, anche se si tratta di illeciti per i quali questo mezzo di ricerca non sarebbe permesso.

Sarebbe paradossale, del resto, ritenere che l'art. 266 c.p.p. disciplini solo i casi in cui il singolo procedimento riguarda uno solo, o più, dei reati espressamente indicati dalla norma o che la disposizione non regoli il frequente fenomeno del concorso di reati (Cass. n. 9500/2016).

Secondo l'indirizzo illustrato, in particolare, ai fini della verifica di utilizzabilità delle intercettazioni, ai sensi dell'art. 271 c.p.p., deve farsi riferimento al momento genetico del mezzo di ricerca della prova. I requisiti richiesti dagli art. 266 e ss. c.p.p., dunque anche la gravità indiziaria del delitto presupposto, devono sussistere nel momento dell'autorizzazione e non in quello successivo dell'utilizzo processuale. In tale momento, gli elementi raccolti devono essere sussumibili in una delle fattispecie contenute nell'art. 266 c.p.p., a nulla rilevando che nel prosieguo delle indagini detta ipotesi delittuosa non sia stata accertata, essendo piuttosto emerso un diverso reato (Cass. n. 31984/2017).

Sono utilizzabili, pertanto, i risultati delle intercettazioni disposte in riferimento ad un titolo di reato per il quale le medesime sono consentite, anche quando l'imputazione venga successivamente modificata e il giudizio di colpevolezza venga conseguentemente emesso per una fattispecie di reato per cui non sarebbe stato possibile autorizzare le operazioni di intercettazione (Cass. n. 24163/2010, con riferimento ad intercettazioni disposte per l'ipotizzato reato di rapina rispetto ad una successiva condanna per il reato di illecita detenzione di fucili).

Deve registrarsi, tuttavia, qualche pronuncia dissenziente, secondo cui, quando nel corso di intercettazioni autorizzate per un dato reato emergono elementi concernenti altri fatti, anche strettamente connessi al primo, detti elementi possono essere utilizzati solo nel caso in cui, per il reato cui si riferiscono, il controllo avrebbe potuto essere autonomamente disposto a norma dell'art. 266 c.p.p. (Cass. n. 4942/2004, in una fattispecie in cui la Corte ha escluso che potessero essere utilizzate quali prove del reato di favoreggiamento conversazioni intervenute tra persone sottoposte ad indagini per rapina; più di recente, Cass. n. 27820/2015, in una fattispecie in cui la Corte, pur nell'ambito del medesimo procedimento, ha ritenuto utilizzabili le intercettazioni disposte per il reato di concussione di cui all'art. 317 c.p. soltanto ai fini della prova del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, previsto dall'art. 319-quater c.p., ma non per la diversa fattispecie di rivelazione di segreti d'ufficio di cui all'art. 326 c.p., che esula, per limiti edittali, da quelli per i quali è consentita la intercettazione delle comunicazioni).

Nello stesso senso, la giurisprudenza ha ritenuto che i risultati delle intercettazioni disposte per l'accertamento di un reato, poi definito con l'archiviazione del procedimento, sono utilizzabili, nel medesimo procedimento, in relazione ad altro reato purché in relazione ad esso il controllo avrebbe potuto essere autonomamente disposto ai sensi del medesimo art. 266 c.p.p. Nella specie, la Corte ha ritenuto che le intercettazioni disposte originariamente per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, poi archiviato, erano state legittimamente utilizzate a fini di prova del delitto di importazione di tali sostanze, aggravato ai sensi dell'art. 80 d.P.R. 309 del 1990 (Cass. n. 42733/2016).

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