Adempimenti per l'utilizzo delle intercettazioni in un procedimento diverso dopo la riforma
05 Marzo 2018
Ai fini dell'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in un diverso procedimento è necessario depositare anche i decreti autorizzativi?
Nel caso di utilizzazione di intercettazioni in procedimento diverso da quello nel quale sono state disposte, tra gli atti che devono essere depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento non sono compresi i decreti autorizzativi. Occorre depositare solo gli atti tassativamente indicati nell'art. 270, comma 2, c.p.p., cioè verbali e registrazioni. Secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, inoltre, nonostante la formulazione letterale dell'art. 270, comma 2 (ai fini dell'utilizzazione prevista dal comma 1 […]), l'omesso deposito di tali atti non determina l'inutilizzabilità delle intercettazioni, non essendo contemplata una simile sanzione nell'art. 271 c.p.p. (Cass. n. 27042/2008). L'art. 270, comma 2, c.p.p., infatti, non richiama l'art. 268, comma 4, del medesimo codice di rito, che riguarda il deposito anche dei decreti autorizzativi. La parte interessata a far valere un vizio del decreto autorizzativo delle intercettazioni è tenuta ad allegare i decreti autorizzativi contestati, previa richiesta di copia dello stesso nel diverso procedimento.
Quest'interpretazione, tuttavia, è destinata ad essere superata. L'art. 3, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 216 del 2017, all'art. 270, comma 2, secondo periodo, ha sostituito le parole: dell'articolo 268 commi 6, 7 e 8 con le seguenti parole: degli articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater. In conseguenza del richiamo all'art. 268-bis c.p.p., per l'utilizzazione delle intercettazioni eseguite in un diverso procedimento, dovranno essere depositati non solo i verbali e le registrazioni, ma anche i decreti autorizzativi. In questo modo, il giudice, anche d'ufficio e nel caso di inerzia delle parti, potrà valutare la legittimità della prova, rilevando eventuali vizi del decreto. |