Conclusione delle indagini e diritti del difensore sulle registrazioni delle conversazioni. Le modifiche del d.lgs. 216/2017

Luigi Giordano
Andrea Nocera
05 Marzo 2018

Dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, la difesa ha diritto di ottenere copia di tutte le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate?

Dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, la difesa ha diritto di ottenere copia di tutte le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate?

L'art. 268, comma 4, c.p.p. dispone che, eseguite le intercettazioni, i verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione. Il successivo comma 6 della medesima norma prevede che ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Il rilascio di copie delle registrazioni, invece, è possibile solo all'esito della cd. procedura di stralcio. L'art. 268, comma 8, c.p.p. prevede che i difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico delle sole registrazioni che non siano state reputate “manifestamente irrilevanti”.

Come è noto questa procedura, di fatto, non è applicata nella prassi giudiziaria.

I difensori, in forza della sentenza della Corte cost. n. 336/2008, dopo l'esecuzione della misura cautelare, hanno diritto di ottenere copia delle tracce audio delle intercettazioni “utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare.

Dopo la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, se non è stata richiesta la procedura di selezione delle intercettazioni, la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata e le difese possono prenderne visione ed estrarne copia ai sensi dell'art. 415-bis, comma 2, c.p.p. (cfr. Cass. n. 38409/2017, secondo cui non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per l'udienza preliminare dichiari la nullità dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. e della richiesta di rinvio a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero per violazione del diritto di difesa determinato dal diniego del pubblico ministero di consegnare, al difensore dell'indagato che ne abbia fatto regolarmente richiesta successivamente alla notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., copia integrale delle intercettazioni, nel caso di mancata instaurazione dell'udienza di stralcio, preordinata ad assicurare l'eliminazione delle conversazioni irrilevanti o delle quali sia vietata l'utilizzazione).

In altri termini, quando il deposito delle intercettazioni viene effettuato alla fine delle indagini, esso non è più disciplinato dall'art. 268 c.p.p., bensì dall'art. 415-bis c.p.p., il quale consente ai difensori di estrarre copia degli atti depositati in segreteria, registrazioni comprese.

Il pubblico ministero, del resto, salvo abbia disposto la separazione di procedimenti per ragioni investigative, non deve operare alcuna selezione nel materiale raccolto, depositando l'intera documentazione delle indagini. L'art. 130 disp. att. c.p.p., invero, dispone che «se gli atti di indagine preliminare riguardano più persone o più imputazioni, il pubblico ministero forma il fascicolo previsto dall'articolo 416 comma 2 del codice, inserendovi gli atti ivi indicati per la parte che si riferisce alle persone o alle imputazioni per cui viene esercitata l'azione penale». La giurisprudenza, però, ha chiarito che questa disposizione non attribuisce alcun potere discrezionale di selezione degli atti in questione, semplicemente tutelando le esigenze di segretezza investigativa relative a persone o a fatti diversi da quello per cui l'azione penale viene esercitata (Cass. n. 27879/2014).

Il d.lgs. 216 del 2017, riformando la disciplina delle intercettazioni, ha innovato profondamente questi profili, introducendo una disciplina che sarà vigente dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (che è quella del 26 gennaio 2018, cioè quindici giorni dopo la pubblicazione avvenuta in data 11 gennaio 2018).

I commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 268 c.p.p. sono stati abrogati.

Il deposito delle intercettazioni (annotazioni, verbali e registrazioni) deve avvenire entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni (art. 268-bis, comma 1, c.p.p., ma può ancora essere ritardato, nel caso in cui possa derivare un grave pregiudizio per le indagini, non oltre la chiusura delle indagini (art. 268-bis, comma 3, c.p.p.).

La procedura di acquisizione delle conversazioni o comunicazioni contenute nell'elenco di quelle rilevanti ai fini di prova formato dal pubblico ministero (art. 268-bis, comma 1, c.p.p.) e di quelle indicate dalle parti salvo che siano manifestamente irrilevanti o ne sia vietato l'utilizzo (art. 268-quater, comma 1, c.p.p.) deve essere compiuta dal giudice delle indagini preliminari che ha autorizzato, convalidato o prorogato le intercettazioni.

I difensori, in vista delle proprie richieste nel corso della procedura di selezione delle conversazioni registrate, hanno solo diritto di ascoltare le registrazioni (art. 268-bis, comma 2, c.p.p.). Possono invece far eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto magnetico delle conversazioni o comunicazioni acquisite (art. 268-quater, comma 4, c.p.p.). Hanno diritto, infine, in ogni caso, alla trasposizione su supporto idoneo delle intercettazioni utilizzate ai fini dell'emissione di una misura cautelare (art. 293, comma 3, c.p.p.).

L'applicazione di queste regole, pertanto, dovrebbe garantire che la selezione delle conversazioni rilevanti avvenga prima della chiusura delle indagini e della notifica del relativo avviso, escludendo che i difensori possano richiedere copia integrale delle registrazioni.