Intercettazioni. La dichiarazione di inutilizzabilità vale anche per un diverso procedimento?

05 Marzo 2018

La dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni disposte in un procedimento preclude il loro uso in un altro giudizio?

La dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni disposte in un procedimento preclude il loro uso in un altro giudizio?

La regola generale è che le valutazioni circa l'utilizzabilità del materiale probatorio - e, dunque, anche dei risultati delle intercettazioni effettuate nel procedimento in cui sono state disposte le relative operazioni - non vincolano il giudice del diverso procedimento, che conserva piena autonomia decisoria e deve procedere ad autonomo apprezzamento (Cass. n. 42006/2010; Cass. n. 13151/2000, dep. 2001).

L'inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni dichiarata nel procedimento in cui il mezzo di ricerca della prova è stato disposto, dunque, non condiziona l'analoga valutazione che deve essere operata dal giudice del procedimento in cui gli atti trasmigrano ai sensi dell'art. 270 c.p.p., con la conseguenza che in un diverso procedimento le captazioni ben possono essere impiegate come prova. Il vizio di inutilizzabilità si configura come invalidità di tipo relativo e non assoluto.

Del resto, nessun vincolo sussiste per la deduzione dalle intercettazioni disposte in un separato procedimento, sia pure dichiarate inutilizzabili, di notizie di nuovi reati, elementi che costituiscono punto di partenza per le relative indagini ed acquisizioni probatorie, indipendentemente dal rispetto dei limiti imposti dall'art. 270 c.p.p. e del principio generale relativo all'obbligo di trasmissione dei decreti autorizzativi. Ed invero, la norma generale e di chiusura dell'intera disciplina delle intercettazioni, contenuta nell'art. 271 c.p.p., trova applicazione anche nell'ipotesi in cui si tratti di intercettazioni eseguite in altri procedimenti, ai sensi dell'art. 270 stesso codice, a condizione però che si tratti di utilizzare il contenuto di quelle intercettazioni nel senso sopra indicato e non già come possibile notitia criminis.

In particolare, è stata ritenuta legittima l'acquisizione delle intercettazioni quale notitia criminis nel procedimento diverso, ai fini dell'accertamento della capacità di stare in giudizio dell'imputato, che si era sempre sottratto al colloquio clinico psichiatrico ed aveva fraudolentemente simulato ed enfatizzato disturbi psichici con l'obiettivo di paralizzare la celebrazione del giudizio (Cass. n. 17759/2016, dep. 2017).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.