Il credito di imposta nella negoziazione assistita

Giovanni Ottone
06 Marzo 2018

Quali agevolazioni fiscali in più ci sono per la separazione fatta mediante negoziazione assistita?

Quali agevolazioni fiscali in più ci sono per la separazione fatta mediante negoziazione assistita?

L'agevolazione si concretizza in un credito d'imposta riconosciuto alle parti che hanno corrisposto un compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita o di arbitrato. Il credito è utilizzabile l'anno successivo a quello in cui è stato pagato il compenso (esempio: 2018 anno di pagamento del compenso. Credito utilizzabile nel 2019 in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi).

Il credito d'imposta (chiamato anche bonus avvocati e arbitrato) inizialmente introdotto dal d.l. n. 83/2015 è entrato a regime con la Legge di Stabilità 2016. Il credito è riconosciuto solamente in caso di successo della negoziazione o di conclusione dell'arbitrato con lodo ed è pari al compenso pagato all'avvocato o all'arbitro fino a concorrenza di euro 250,00.

Il credito è utilizzabile dal contribuente a patto che si verifichino due condizioni:

1 - venga fatta domanda al Ministero della Giustizia utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione sul sito Internet. La domanda deve essere inoltrata nell'arco temporale compreso tra il 10 gennaio e il 10 febbraio di ogni anno;

2 - venga confermato dal Ministero, entro il 30 aprile di ogni anno, l'importo del credito effettivamente spettante. Il Ministero potrebbe riconoscere il credito in modo parziale nel caso in cui siano esaurite le risorse stanziate annualmente per questa finalità (5 milioni di euro annui).

Per poter utilizzare il credito d'imposta riconosciuto occorrerà indicarlo nell'apposito rigo della dichiarazione dei redditi ed in particolare nel quadro CR, rigo 16, del modello UNICO PF oppure quadro G, rigo 11, del modello 730.

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