Principio di continuità delle operazioni di gara e regolare custodia dei plichi

Redazione Scientifica
06 Marzo 2018

Il principio di continuità delle operazioni di gara ha carattere tendenziale, nel senso che non si tratta di un precetto inviolabile ma, al contrario, tollera deroghe alla sua operatività, in particolare in...

Il principio di continuità delle operazioni di gara ha carattere tendenziale, nel senso che non si tratta di un precetto inviolabile ma, al contrario, tollera deroghe alla sua operatività, in particolare in presenza di situazioni peculiari che impediscano obiettivamente l'esaurimento di tutte le operazioni di gara in una sola seduta, purché sia garantita nelle more l'integrità delle offerte e sia quindi assicurata l'imparzialità del giudizio (Cons. St., Sez. V, 12 giugno 2017, n. 2811; id., Sez. III, 25 novembre 2016, n. 4993; id., Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 257).

La complessità dell'appalto e la difficoltà di nominare il Presidente della Commissione può giustificare il tempo trascorso dalla prima all'ultima seduta di gara, fermo restando che è onere di chi si duole delle tempistiche delle operazioni di gara dimostrare che tale lungo lasso di tempo ha compromesso l'imparzialità e la trasparenza delle operazioni.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza del giudice amministrativo – sin dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (3 febbraio 2014, n. 8) – che nelle gare pubbliche la mancata e pedissequa indicazione, in ciascun verbale, delle operazioni finalizzate alla custodia dei plichi contenenti l'offerta non può tradursi, con carattere di automatismo, in effetto viziante della procedura concorsuale, in tal modo implicitamente collegando all'insufficienza della verbalizzazione il pregiudizio alla segretezza ed all'integrità delle offerte; ciò anche in ossequio al principio di conservazione dei valori giuridici. A sostegno dell'assunto si pone il principio di conservazione dei valori giuridici – pienamente aderente al caso di specie – il quale porta ad escludere che la procedura di gara possa essere integralmente viziata per incompletezza dell'atto descrittivo delle operazioni materiali, tecniche ed intellettive ad esso preordinate, laddove le contestazioni del concorrente, volte a ipotizzare una possibile manomissione o esposizione a manomissione dei plichi, non siano suffragate da circostanze ed elementi che, su un piano di effettività e di efficienza causale, possano avere concretamente inciso sulla genuinità della selezione (Cons. St., sez. III, 5 febbraio 2018, n. 695).

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