Commissari interni in gare gestite da centrali di committenza, i criteri di scelta

Redazione Scientifica
05 Marzo 2018

La valutazione della presenza in organico di professionalità adeguate per essere designate quali commissari interni non deve essere fatta prendendo come ambito di riferimento la centrale unica di committenza...

La valutazione della presenza in organico di professionalità adeguate per essere designate quali commissari interni non deve essere fatta prendendo come ambito di riferimento la centrale unica di committenza.

Ritiene infatti il Collegio corretta l'interpretazione teleologica dell'art. 84, comma 8, del d.lgs. n. 163 del 2006 risalente al precedente dello stesso Consiglio di Stato, III, 12 dicembre 2014, n. 6114, secondo cui allorchè si crea un disallineamento tra l'Amministrazione cui sono imputati gli effetti del contratto e quella che gestisce la procedura, i membri della Commissione devono essere scelti tra i funzionari dell'Amministrazione in favore della quale sarà resa la prestazione contrattuale dovuta dall'impresa selezionata, e nell'interesse della quale la centrale di committenza ha gestito la gara. Invero la ratio della norma è quella per cui la nomina, come componenti della Commissione giudicatrice, di funzionari della stazione appaltante consente di realizzare una duplice finalità: il contenimento della spesa pubblica e la trasparenza nel governo della procedura. L'esegesi che riconosce il rispetto del precetto in questione nell'ipotesi in cui i componenti della Commissione di gara vengano scelti tra i funzionari dell'Amministrazione sostanzialmente beneficiaria degli effetti negoziali del contratto, ancorchè diversa da quella che gestisce la procedura, risulta coerente con entrambe le suindicate finalità. I membri della Commissione così selezionati garantiscono infatti sia l'effetto di risparmio (non avendo titolo ad alcun compenso per tale attività), sia quello di trasparenza (in quanto incardinati nell'Amministrazione beneficiaria finale della prestazione della prestazione contrattuale, e quindi presuntivamente portatori dell'interesse pubblico alla corretta gestione della procedura di gara).

Per quanto riguarda poi l'ambito soggettivo da cui attingere i membri della Commissione di gara, occorre considerare che l'Unione dei Comuni, costituita per l'esercizio congiunto delle funzioni degli enti locali che la compongono (ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 267 del 2000), non risulta disporre di dipendenti propri, e si avvale delle risorse umane e strumentali conferite dai singoli Comuni (comma 5 della disposizione da ultimo citata). Ne consegue che non ha fondamento la tesi dell'attingimento dei commissari dal personale dell'Unione, come, del resto, non rispondente al fondamento di razionalità dell'art. 84, comma 8, del d.lgs. n. 163 del 2006 è la tesi dei membri esterni reclutabili dal personale degli altri Comuni aderenti all'Unione per l'esercizio associato di talune funzioni e servizi.

L'atto di nomina di membri esterni legati da un rapporto di servizio con altra Amministrazione per “carenza di interni adeguati” non richiede uno specifico corredo motivazionale, che l'art. 84, comma 8, del d.lgs. n. 163 del 2006 sembra, piuttosto, richiedere, quanto meno ai fini del rispetto del criterio della rotazione, per la sola designazione di liberi professionisti e professori universitari di ruolo.

La giustificazione della designazione quale membro esterno di un funzionario di altra Amministrazione è il possesso dell'adeguata competenza tecnica, sì che motivo di illegittimità del provvedimento di nomina è il dato obiettivo che i soggetti prescelti non siano effettivamente esperti nella materia oggetto di gara.

E' corretta la posizione assunta dall'Amministrazione di non conferire l'incarico ad un soggetto nei cui confronti pende un procedimento penale, specie in considerazione dell'oggetto della gara, inerente la “materia sensibile” della raccolta in forma differenziata, del trasporto e del conferimento dei rifiuti solidi urbani, nonchè del significativo rilievo dell'appalto, elementi, entrambi, deponenti nel senso di richiedere massima trasparenza, anche sotto il profilo dell'esclusione di qualsivoglia sospetto o dubbio.

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