Appalto di Poste Italiane S.p.a. per scopi estranei alle attività ex art. 211: giurisdizione al G.o.

Guglielmo Aldo Giuffrè
06 Marzo 2018

Qualora Poste Italiane S.p.a., che riveste la qualità di ente aggiudicatore sub specie di impresa pubblica, bandisca un appalto per scopi diversi da quello dell'esercizio delle attività inerenti ai servizi speciali di cui all'art. 211, e dunque riconducibili all'art. 217, il relativo procedimento di stipulazione non è soggetto alla regole di evidenza pubblica di cui alla parte III del Codice e la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche nel caso in cui la Società decida di auto-vincolarsi comunque all'osservanza delle regole di evidenza pubblica.

L'eccezione di inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. Il Collegio sgombra il campo dall'eccezione di inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, notificato da Poste ma non ancora ricevuto dalle altre parti alla data dell'udienza, proposto in seguito all'impugnazione davanti al giudice amministrativo degli esiti della procedura da essa bandita per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa per i propri dipendenti.

Afferma infatti che, per stabilire se la proposizione del regolamento sia avvenuta prima del momento preclusivo indicato dall'art. 41 c.p.c., «non può non assumere rilevanza il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante, atteso che con il compimento delle operazioni di notificazioni per parte sua, egli ha compiuto l'attività che era nel suo dominio per compiere l'atto senza incorrere nella preclusione», in quanto è sufficiente che la notificazione del ricorso per regolamento si sia perfezionata dal punto di vista del notificante prima dell'udienza stessa. Nel giudizio dinanzi al TAR, poi, l'udienza di discussione è momento di interlocuzione indefettibile, per cui le parti possono sempre esercitare prima di tale momento il potere di proposizione del regolamento preventivo, che deve quindi ritenersi tempestivo.

La non doverosità per Poste di attenersi alle regole di evidenza pubblica nel caso di specie e la giurisdizione del G.o. Il Collegio conviene con la ricostruzione del Pubblico Ministero, secondo cui l'assoggettamento delle imprese pubbliche alle regole degli appalti nei settori speciali costituisce un'eccezione, giustificata dal fatto che in tali settori la presenza di particolari interessi pubblici altera le condizioni di concorrenza in cui le imprese pubbliche normalmente opererebbero, mentre, fuori da tali settori, le regole dell'evidenza pubblica non hanno ragione di esistere poiché operano quelle del mercato, per cui anche nel caso – comunque non ritenuto dal Collegio – Poste Italiane dovesse ritenersi un organismo di diritto pubblico, non per questo potrebbero ritenersi operanti le regole della evidenza pubblica, con la conseguente attrazione della controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo. Nella specie, infatti, non v'è dubbio che la procedura di gara indetta da Poste, avente ad oggetto l'appalto del servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo di buoni pasto cartacei, non sia funzionale agli scopi istituzionali della stazione appaltante, ossia i servizi postali di cui all'art. 211, d.lgs. n. 163 del 2006, le cui controversie ricadono ex lege nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo. L'appalto de quo non rientra in alcuno dei «servizi postali» e degli «altri servizi diversi dai servizi postali» che, ai sensi dell'art. 211, d.lgs. n. 163 del 2006, giustificano l'applicazione della disciplina del testo normativo in esame nei settori speciali. Tra i primi rientrando, ai sensi del comma 2, lett. b) dell'art. 211 citato, quelli includenti la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali; e, tra gli «altri servizi» (da intendersi in senso stretto), dovendosi annoverare quelli elencati dal comma 2, lett. c), stesso articolo – tra cui i «servizi finanziari» quali definiti nella categoria 6 di cui all'allegato II A (vale a dire: «a) servizi assicurativi; b) servizi bancari e finanziari”) e all'art. 19, lett. d) del presente codice, compresi in particolare i vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti postali» – «a condizione che siano forniti da un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi del comma 2, lett. b), e i presupposti di cui all'art. 219 non siano soddisfatti per quanto riguarda i servizi di cui al citato comma 2, lett. b)».

Analogamente, non può fondatamente sostenersi che sussista un nesso di strumentalità tra la procedura selettiva oggetto di impugnativa e uno dei “servizi” menzionati dall'art. 211 d.lgs. n. 163 del 2006. È, quindi, evidente che l'appalto per cui è processo non rientra in alcuno dei servizi effettuati da Poste Italiane, nemmeno come appalto ad essi strumentale, non potendosene ravvisare la funzionalizzazione a una delle attività rientranti nel relativo settore speciale.

Infatti, anche quando l'art. 219 fa riferimento agli appalti destinati a permettere la prestazione di una attività di cui agli artt. 208-211 intende alludere ad appalti che, in relazione al servizio ed alla prestazione che debbono assicurare all'ente aggiudicatore si presentino direttamente condizionanti lo svolgimento dell'attività riconducibile al sevizio speciale di cui a dette norme e, quindi, direttamente incidenti, per il loro oggetto, sull'espletamento del servizio, mentre l'erogazione del servizio di distribuzione e gestione dei buoni mensa al personale di Poste Italiane non costituisce evidentemente un oggetto che, per la sua natura, rileva direttamente ai fini dell'espletamento del servizio speciale.

Ne consegue, in definitiva, che il servizio per l'assegnazione di buoni pasto per i dipendenti di Poste Italiane non rientra nell'ambito applicativo del d. lgs. n. 163 del 2006 e, pertanto, l'impugnazione degli atti della procedura di causa è sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo.

D'altra parte, l'applicazione del d.lgs. n. 163 del 2006 alla presente fattispecie non può essere giustificata neanche dall”‘auto vincolo” di Poste Italiane contenuto nel bando di gara, dal momento che, per principio unanimemente acquisito alla giurisprudenza ordinaria e amministrativa, la sottoposizione o meno dell'appalto al regime pubblicistico divisato dal d.lgs. n. 163/2006 discende esclusivamente dalle caratteristiche oggettive dell'appalto e soggettive della stazione appaltante, e dunque dall'esistenza di un vincolo “eteronomo”.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.