L’applicazione di penali contrattuali non consente, di per sé, l’esclusione per errore grave nell’esercizio dell’attività professionale
05 Marzo 2018
L'applicazione di penali contrattuali non è un sintomo inconfutabile di errore grave nell'esercizio dell'attività professionale ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f, d.lgs. n. 163 del 2006. L'applicazione di tali penali non offre infatti alcun elemento per considerare che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento, cui esse si ricollegano, costituisca errore grave nell'esercizio dell'attività professionale (essendo appena il caso di rilevare, del resto che, la stessa pattuizione della clausola penale non sottrae il rapporto alla disciplina generale delle obbligazioni, per cui deve escludersi la responsabilità del debitore quando costui prova che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione, sia determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, essendo connotato essenziale di tale clausola la sua connessione con l'inadempimento colpevole di una delle parti e non potendo, pertanto, essa configurarsi allorché sia collegata all'avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile alla parte obbligata, in termini Cass. civ., sez. II, 10 maggio 2012, n. 7180) |