Comunicazioni alle imprese costituite o costituende in RTI e dies a quo per le impugnazioni

Redazione Scientifica
09 Marzo 2018

Benché sulla questione esistano anche precedenti di segno contrario (Cons. Stato, sez. V, n. 392/2005), anche nel caso dell'A.T.I. costituenda deve ritenersi che ai soli fini della partecipazione...

Benché sulla questione esistano anche precedenti di segno contrario (Cons. St., sez. V, n. 392 del 2005), anche nel caso dell'A.T.I. costituenda deve ritenersi che ai soli fini della partecipazione alla gara si crea un unico centro di interesse, un unico concorrente, che partecipa alla gara formulando un'unica offerta e che va mantenuto su un piano di parità rispetto agli altri concorrenti, destinatari di un'unica notificazione alla impresa capogruppo ai fini della decorrenza del termine per impugnare gli atti di gara lesivi in sede giurisdizionale.

In materia di associazione temporanea di imprese, benché le imprese singole non perdano la rispettiva autonomia sul piano sostanziale e processuale, tuttavia le comunicazioni amministrative fatte al loro rappresentante, ossia all'impresa capogruppo, devono valere anche per ciascuna di esse; pertanto, il termine per ricorrere in proprio decorre dalla data della comunicazione dell'atto alla capogruppo.

Ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione del provvedimento di aggiudicazione di un pubblico appalto, è sufficiente la legale conoscenza del provvedimento acquisita dall'impresa capogruppo di associazione temporanea di imprese partecipanti al procedimento di gara e non è rilevante la circostanza che l'impresa mandante non abbia avuto conoscenza del provvedimento, inerendo esclusivamente ai rapporti interni alle imprese partecipanti al raggruppamento l'eventuale inosservanza dell'obbligo d'informazione da parte della mandataria capogruppo, cui incombe la rappresentanza delle imprese associate anche per ciò che concerne la difesa in giudizio.

Tale principio debba essere confermato anche per quanto riguarda le A.T.I. costituende, in considerazione del fatto che la possibilità di partecipare alla gara da parte di un raggruppamento di imprese ancora da costituire non può risolversi in aggravio di attività per la stazione appaltante. Tale normativa di favore, in sostanza, non può poi tradursi, in una attività non conforme alle regole di semplificazione procedimentale e di economicità dell'azione amministrativa, né può comportare un'obiettiva disparità di trattamento nel corso della gara, imponendo alla stazione appaltante di notificare i provvedimenti a tutte le imprese delle sole ATI costituende al fine di determinare l'inizio della decorrenza del termine per l'impugnazione: al contrario nel corso della gara l'ATI costituenda deve tenersi per unico centro di interessi, stante l'unica offerta presentata e la designazione della futura capogruppo come atto già sufficiente a determinare la rappresentanza ai fini della gara.

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