La tutela risarcitoria del nipote non convivente per la perdita del nonno
12 Marzo 2018
Massima
Il legame tra nonno e nipote, in quanto giuridicamente rilevante, consente di presumere che il nipote possa subire un pregiudizio non patrimoniale per la morte del nonno anche in difetto di convivenza, fatta salva la necessità di provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del danno. Il caso
I congiunti di un pedone - rimasto vittima di un investimento mentre attraversava la strada e deceduto due giorni dopo l'incidente - agiscono in giudizio per il risarcimento del danno non patrimoniale, che verrà riconosciuto a favore della moglie, dei due figli, e della nipote convivente. Nel giudizio di merito, sia in primo che in secondo grado, risulta invece negato il ristoro per quanto riguarda i due nipoti non conviventi con la vittima. Viene data applicazione al principio secondo cui la lesione del rapporto familiare in capo a soggetto estraneo al nucleo familiare ristretto assume rilevanza, ai fini della tutela risarcitoria, soltanto ove sussista una situazione di convivenza, quale connotato minimo tramite cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela allargate. Contro tale decisione viene proposto ricorso, in base all'affermazione della rilevanza - ai fini risarcitori - del legame tra nonno e nipote a prescindere dal rapporto di convivenza. La questione
In caso di decesso del familiare non risulta predefinita la cerchia dei congiunti ammessi a richiedere il ristoro del danno non patrimoniale, per cui si tratta di determinare a quali condizioni assuma a tal fine rilevanza il legame tra nipote e nonno, nell'ipotesi di morte di quest'ultimo. Le soluzioni giuridiche
Nella sentenza in commento, la Suprema Corte accoglie il ricorso contro la decisione di merito, la quale aveva negato il ristoro del danno parentale a favore dei nipoti non coabitanti con il nonno deceduto, in base alla considerazione che la convivenza rappresenterebbe il requisito minimo utile a sancire la rilevanza ai fini risarcitori di tale legame familiare. Diversamente, i ricorrenti sostengono che la tutela del congiunto va riconosciuta ogni volta che sia provata l'effettività e la consistenza della relazione parentale, prescindendo le stesse dalla condizione di convivenza, in quanto quest'ultima incarna non già un presupposto a tal fine indispensabile, ma esclusivamente elemento probatorio utile a dimostrare l'ampiezza e la profondità della relazione con il congiunto. La S.C. accoglie il ricorso, riconoscendo che il rapporto nonno-nipote appare giuridicamente qualificato a prescindere dalla situazione di convivenza. Ad essere abbandonata è la prospettiva – affermata in passato da Cass. civ., n. 4253/2012 – favorevole a limitare la società naturale cui fa riferimento l'art. 29 Cost. all'ambito della famiglia nucleare e a riconoscere che per i soggetti estranei a tale cerchia ristretta la convivenza incarnerebbe il connotato minimo attraverso il quale verrebbe a esteriorizzarsi l'esistenza di una relazione fondata su reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico. La sentenza in commento viene così a confermare le recenti indicazioni formulate dai giudici di legittimità in una pronuncia (Cass. civ., 20 ottobre 2016, n. 21230, Liguori, Danno parentale riconosciuto anche ai familiari non conviventi in Ridare.it), la quale: a) ha respinto l'idea secondo cui il riferimento di cui all'art. 29 Cost. riguardi esclusivamente la famiglia ristretta, affermando la rilevanza giuridica del rapporto nonni-nipoti non già in veste mediata o di supplenza rispetto ai genitori, ma tramite un riconoscimento diretto: il quale appare confermato dalle previsioni di cui all'art. 317-bis c.c., secondo cui gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, con la possibilità di ricorrere al giudice nel caso in cui l'esercizio di tale diritto sia impedito; b) ha sottolineato che, ai fini dell'accertamento della rilevanza del legame familiare, la convivenza rappresenta un elemento estrinseco, transitorio e del tutto casuale, ben potendo ipotizzarsi convivenze non fondate su vincoli affettivi, bensì esclusivamente su necessità economiche, e situazioni di non convivenza, determinate da esigenze di studio o di lavoro, connotate da intensi rapporti affettivi e relazioni di reciproca solidarietà. In buona sostanza, sulla base del nuovo orientamento, la convivenza va assunta esclusivamente quale elemento probatorio utile, unitamente ad altri, a dimostrare che – a fronte del vincolo familiare – sussiste un concreto legame affettivo; l'assenza di coabitazione non rappresenta, di per sé, condizione preclusiva ai fini della tutela risarcitoria del congiunto. Si riconosce, in particolare, che - a causa del decesso del nonno - il nipote può subire comunque, anche in difetto di convivenza, un pregiudizio non patrimoniale legato alla perdita della relazione con una figura di riferimento e dei correlati rapporti di affetto e solidarietà familiare. Resta inteso che, ai fini della liquidazione del danno, si tratterà di dimostrare l'effettività e la consistenza della relazione parentale (conclusione, questa, destinata a valere anche con riguardo a rapporti familiari più stretti, come quello tra fratelli: v., da ultimo, sul punto Cass. civ., 17 gennaio 2018, n. 907, ord.). Osservazioni
La questione specifica affrontata dalla sentenza si colloca entro il quadro della più generale problematica riguardante la tutela, sul versante non patrimoniale del danno, dei congiunti della vittima deceduta. È noto come, in passato, la legittimazione di congiunti, in caso di morte del familiare, appariva ancorata all'attribuzione agli stessi della veste di “vittime secondarie”; solo in tempi più recenti è maturata l'idea che l'illecito mortale assuma valenza plurioffensiva, per cui in capo ai congiunti viene a sussistere la violazione un interesse giuridicamente rilevante: che, da qualche decennio, risulta configurata nei termini di lesione del rapporto parentale. Le compromissioni non patrimoniali derivanti da quest'ultima andranno risarcite in ragione della rilevanza costituzionale dell'interesse inciso, che risulta radicata negli artt. 29 e 30 Cost. La cerchia dei congiunti legittimati a far valere questo genere di lesione non viene individuata a priori: la tutela risarcitoria è riconosciuta dalla giurisprudenza ogni volta che il rapporto di stretta parentela con la vittima, le condizioni personali e le altre circostanze del caso concreto evidenzino il venir meno di un sostegno nella vita familiare. Una ricostruzione del genere appare, in realtà suscettibile di confondere due piani del discorso che sono ben distinti: un conto è riconoscere la rilevanza dell'interesse sul piano dell'ingiustizia, la quale risulta ricollegabile alla semplice esistenza di un vincolo familiare (o para-familiare, considerato che la tutela risulta estesa ai familiari di fatto); altro è riscontare l'esistenza di un danno-conseguenza derivante dalla lesione di un simile interesse. È lungo quest'ultimo versante, allora, che si tratta di allegare elementi utili a far dedurre al giudice l'esistenza di una concreta relazione affettiva. Uno di tali elementi corrisponde alla convivenza, che non può essere vista come presupposto indispensabile ai fini risarcitori, considerato che - anche in assenza di coabitazione – può sussistere una comunione affettiva fra congiunti. Resta il fatto che una conclusione del genere risulta applicata per quanto riguarda i rapporti parentali più stretti, mentre negli altri casi la tutela risarcitoria viene riconosciuta a favore dei familiari non conviventi solo eccezionalmente, a fronte di situazioni in cui il rapporto di parentela risulti permeato da un affetto tale da riflettersi, in caso di decesso, in un significativo perturbamento emotivo. Alla luce di tale quadro generale, è interessante notare come - nel corso del tempo - si sia assistito a un progressivo mutamento di visione con riguardo allo specifico rapporto nonno-nipote, il quale ha assunto sempre maggior peso. Possiamo rammentare come le stesse tabelle del Tribunale di Milano, che inizialmente non avevano preso in considerazione tale rapporto, oggi comprendono il danno del nonno per la perdita del nipote: ciò in quanto la ricorrenza di un pregiudizio – quantomeno per quel che riguarda le compromissioni di ordine morale - può essere data per scontata sulla base di un ragionamento presuntivo. Per quanto riguarda l'ipotesi inversa, in cui il decesso riguardi il nonno, appare evidente come non possa essere messa in dubbio l'astratta rilevanza di una simile lesione sul piano risarcitorio; tuttavia, l'effettiva ricorrenza del pregiudizio dipenderà dal caso concreto, considerata la varietà di possibili situazioni che possono presentarsi nella realtà. Resta inteso che la tutela non potrà essere collegata alla sussistenza di una situazione particolare - e poco di frequente riscontrabile nella pratica - quale la convivenza nonno-nipote, restando comunque a carico di quest'ultimo la prova circa l'esistenza di altre circostanze utili a fondare il ragionamento presuntivo del giudice in ordine al manifestarsi di un danno non patrimoniale. Da questo punto di vista, assai utile sarà distinguere tra le due componenti del pregiudizio, considerato che la perdita del rapporto parentale è suscettibile di riflettersi sia nella dimensione morale, che in quella esistenziale del familiare. Lungo entrambi i profili, per poter procedere al risarcimento, si tratterà di mettere in campo elementi utili a evidenziare come la morte del nonno possa aver determinato, da un lato, una sofferenza di carattere emotivo e, dall'altro lato, un'alterazione della vita del nipote. Sotto quest'ultimo versante, si pensi – ad esempio – al caso del nipote non convivente affidato abitualmente al nonno alla fine dell'orario scolastico, per essere accompagnato dallo stesso a svolgere le varie attività pomeridiane. Resta da rammentare che non appaiono condivisibili, per quanto concerne questo profilo del pregiudizio, le indicazioni giurisprudenziali secondo cui la compromissione esistenziale è destinata a rilevare soltanto qualora si traduca in un radicale cambiamento di vita; qualsiasi alterazione negativa della dimensione personale deve essere presa in considerazione sul piano risarcitorio, e non già soltanto quella determina uno sconvolgimento globale dell'esistenza. |