Assegno di mantenimento per i figli: vale il criterio del tenore di vita
12 Marzo 2018
Il caso. Parte ricorrente ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'appello ha confermato l'assegno posto a suo carico per il mantenimento dei due figli conviventi con la madre e l'onere di provvedere in via esclusiva al mantenimento del terzo figlio, con lui convivente.
I figli hanno il diritto di mantenere il tenore di vita consentito dai proventi dei genitori. La Suprema Corte ritiene che il fatto indicato come non esaminato dal ricorrente (la condizione reddituale delle parti) risulta al contrario pienamente considerato dai Giudici di merito e, pertanto, il vizio richiamato non sussiste. Non è possibile, inoltre, rivalutare la congruità del contributo imposto in quanto tale valutazione costituisce un giudizio di merito inammissibile in sede di legittimità non potendosi ignorare che in tema di determinazione del contributo per il mantenimento dei figli è necessario considerare costi diversi rispetto a quelli connessi al mero sostentamento quali esigenze relative ad es. all'aspetto scolastico, abitativo, sportivo, sanitario e sociale «con la precisazione che i figli hanno il diritto di mantenere il tenore di vita loro consentito dai proventi e dalle disponibilità concrete di entrambi i genitori, e cioè quello stesso che avrebbero potuto godere in costanza di convivenza». Per questi motivi, la Cassazione rigetta il ricorso. |