Rilevanza, ai fini dell’esclusione della gara, degli illeciti professionali posti in essere dal concorrente in una precedente gara indetta dal medesimo ente

Redazione Scientifica
09 Marzo 2018

Nell'economia funzionale della previsione dell'art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 e in assenza di puntuali indici normativi contrari, i comportamenti valutabili in termini di illecito professionale non possono essere ristretti soltanto a quelli posti in essere in occasione della gara in...

Nell'economia funzionale della previsione dell'art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016 e in assenza di puntuali indici normativi contrari, i comportamenti valutabili in termini di illecito professionale non possono essere ristretti soltanto a quelli posti in essere in occasione della gara in essere, ben potendo invece essere valutate come sintomatiche della mancanza di integrità e affidabilità anche condotte violative della trasparenza poste in essere con riguardo a identica precedente gara bandita dal medesimo Ente e revocata in autotutela proprio a causa dei comportamenti oggi scrutinati.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.