La (variabile) decorrenza del termine per impugnare le ammissioni e le esclusioni dalla gara

12 Marzo 2018

Il TAR Veneto, pur riaffermando il proprio indirizzo, secondo cui il termine per impugnare le ammissioni e le esclusioni dalla gara decorre dalla seduta pubblica, in cui siano presenti i rappresentanti delle imprese concorrenti, ha dichiarato tempestivi i due motivi di ricorso con cui il ricorrente aveva impugnato l'ammissione del controinteressato per il mancato possesso effettivo dei requisiti speciali dichiarati nella domanda di partecipazione, emerso solo in sede di comprova successiva all'aggiudicazione.

Il caso. Il TAR è chiamato a valutare la tempestività dei motivi di ricorso rientranti nell'ambito di applicazione del rito “superaccelerato”, di cui all'art. 120, co. 2-bis, c.p.a..

La soluzione. Il TAR Veneto ha riaffermato il principio secondo cui il termine per impugnare le ammissioni e le esclusioni dalla gara decorre dalla seduta pubblica, in cui siano presenti i rappresentanti delle imprese concorrenti (così già la sentenza del TAR Veneto, Sez. I, 17 maggio 2017, n. 492, confermata da Cons. St., Sez. VI, 13 dicembre 2017, n. 5870).

Ad ogni modo, il TAR ha dichiarato tempestivi i due motivi di ricorso volti a censurare la mancanza di requisiti riconducibili all'art. 120, co. 2-bis, c.p.a., a fronte di presunte carenze emerse non già in fase di ammissione delle offerte, durante la quale non si erano riscontrate irregolarità e/o omissioni documentali, ma solo al momento della comprova, in sede di verifica successiva all'aggiudicazione, delle dichiarazioni rese.

Al momento delle ammissioni, infatti, sia la p.A. sia la ricorrente non avevano la possibilità di valutare la veridicità di quanto dichiarato dalle concorrenti, dal momento che, in tale fase, si poteva solo accertare la presenza e la regolarità dei documenti.

Ne deriva, dunque, che il termine per la proposizione dei due motivi non può decorrere dalle date delle sedute pubbliche della Commissione giudicatrice, con la conseguenza che, in assenza della prova rigorosa della tardività di tali motivi, questi ultimi devono essere considerati tempestivi.

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