Provvedimenti de potestate intervenuti in corso di giudizio di separazione o divorzio: competente il Tribunale
13 Marzo 2018
Quando sia in corso un giudizio di separazione, di divorzio o un giudizio ex art. 316 c.c., nonché nei successivi incidenti previsti (come, nel caso di specie, la richiesta di modifica del regime di affidamento), la competenza in ordine alle azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti, deve attribuirsi al Giudice del conflitto familiare; tale trasferimento davanti al Tribunale ordinario deve avvenire anche quando, come nel caso di specie, il procedimento è stato instaurato dal Pubblico Ministero minorile. |