Sì alla pensione di reversibilità per l'ex moglie anche in assenza di sentenza definitiva sull'assegno divorzile
13 Marzo 2018
La Corte d'appello di Bari ha confermato il provvedimento con cui il Tribunale aveva rigettato la domanda di riconoscimento del diritto a percepire una quota della pensione di reversibilità e del TFR presentata dall'ex moglie del de cuius ritenendo che la stessa non fosse titolare dell'assegno divorzile nel momento in cui era intervenuta la morte dell'ex marito. Al momento del decesso del coniuge, infatti, il divorzio dalla prima moglie era stato pronunciato con sentenza parziale e l'assegno divorzile era stato riconosciuto dal Presidente del Tribunale in via provvisoria. Avverso tale sentenza, la prima moglie del de cuius ha presentato ricorso per cassazione.
La Suprema Corte rileva che la legge non prevede, ai fini del riconoscimento del diritto ad una porzione della pensione di reversibilità dell'ex coniuge defunto, che al momento in cui la domanda è proposta sia intervenuto l'accertamento della spettanza dell'assegno divorzile in favore dell'istante con sentenza avente efficacia di giudicato. Allo stesso modo secondo la legge non basta il provvedimento provvisorio di riconoscimento dell'assegno divorzile concesso dal Presidente essendo richiesta una pronuncia del Tribunale. Appare, quindi, sufficiente la sentenza che definisce il primo grado del giudizio e riconosce il diritto all'assegno divorzile.
Non è condivisibile, inoltre, la tesi secondo cui la titolarità del diritto alla quota di pensione di reversibilità e TFR sarebbe sorta soltanto in virtù del riconoscimento giudiziale dell'assegno divorzile mentre la sola efficacia e, quindi, la decorrenza della contribuzione, sarebbe stata anticipata al momento del passaggio in giudicato della sentenza parziale di divorzio. Infatti, il provvedimento con cui il Tribunale ha riconosciuto l'assegno divorzile alla ricorrente ha accertato il suo diritto a percepire tale somma già al momento del passaggio in giudicato della sentenza parziale di divorzio quando l'ex marito era ancora in vita, dovendosi altrimenti fissare una diversa decorrenza. La Cassazione ritiene, quindi, che poiché al momento della scomparsa dell'ex marito, la ricorrente era titolare del diritto di percepire un assegno divorzile deve esserle riconosciuto anche il diritto a percepire una quota della pensione di reversibilità del defunto. |