Gare per il servizio di vigilanza privata, AGCM avvia istruttoria su possibili intese tra i principali operatori sul mercato partecipanti nel medesimo RTI

13 Marzo 2018

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM) nella riunione del 21 Febbraio 2018, con provvedimento n. 27044, ha deliberato l'avvio di un'istruttoria con riferimento al comportamento di alcune società nella gara pubblica per l'affidamento di servizi di vigilanza. Tali società si potrebbero essere accordate per eliminare la concorrenza reciproca, in violazione dell'art. 2 legge n. 287 del 1990 ovvero dell'art. 101 TFUE, che vietano le intese restrittive della concorrenza.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM) nella riunione del 21 Febbraio 2018, con provvedimento n. 27044, ha deliberato l'avvio di un'istruttoria con riferimento al comportamento di alcune società nella gara pubblica per l'affidamento di servizi di vigilanza. Tali società si potrebbero essere accordate per eliminare la concorrenza reciproca, in violazione dell'art. 2 legge n. 287 del 1990 ovvero dell'art. 101 TFUE, che vietano le intese restrittive della concorrenza.

A seguito di alcune segnalazioni in merito allo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica relative all'affidamento di servizi di vigilanza privata, l'AGCM ha concentrato l'attenzione sulla gara bandita nell'ottobre 2016 dalla Centrale di committenza della Regione Lombardia (ARCA), suddivisa in 12 lotti per un totale di oltre 47 milioni di euro, che è stata aggiudicata quasi nella sua totalità (11 lotti su 12) ad un raggruppamentotemporaneo di imprese (RTI) composto dalle principali imprese attive sul mercato: Sicuritalia, Allsystem, Italpol, IVRI.

Le anomalie partecipative che apparirebbero riscontrarsi nella gara ARCA 2016 concernono il fatto che ben quattro tra i principali operatori del mercato hanno partecipato in un RTI apparentemente sovrabbondante aggiudicandosi 11 dei 12 lotti posti a gara mantenendo la medesima composizione, nonostante valori differenziati dei lotti. Secondo l'AGCM si tratta di condotte che sono volte a utilizzare in modo strumentale e anticoncorrenziale l'istituto del raggruppamento temporaneo di imprese, al fine di evitare il confronto competitivo tra i principali operatori del settore in gara, e quindi alla ripartizione delle gare aggiudicate. A tal proposito, anche se l'ordinamento giuridico non prevede di per sé un divieto di RTI sovrabbondanti, quando le imprese facciano un uso strumentale e anticoncorrenziale di facoltà o diritti espressamente riconosciuti dall'ordinamento, non è escluso che si possano riscontrare comportamenti lesivi della concorrenza.

L'Autorità dunque ritenendo che le condotte sopra descritte siano «suscettibili di configurare una o più intese restrittive della concorrenza», ha avviato un'istruttoria ai sensi dell'art. 14 legge n. 287 del 1990 «per accertare l'esistenza di violazioni dell'art. 2 della legge 287/1990 e/o dell'art. 101 del TFUE».

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