Nullità della clausola che circoscrive la partecipazione alla procedura di gara alle sole imprese aventi sede entro un determinato limite spaziale

13 Marzo 2018

È illegittima per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e di libera concorrenza la clausola del bando di gara che introduca, in forza di un mero richiamo al principio di economicità, ipotesi di esclusione diverse ed ulteriori da quelle normativamente fissate.

Il caso. La società ricorrente impugnava la lettera di invito, relativa ad una procedura di gara per l'affidamento del servizio di manutenzione di automezzi, per l'asserita illegittimità della clausola che imponeva agli offerenti di presentare una dichiarazione attestante la loro localizzazione in prossimità delle sedi della stazione appaltante, limitando così la partecipazione alla procedura ai soli operatori economici aventi le proprie sedi in determinate zone del territorio comunale.

Sulla tassatività delle cause di esclusione. Il Tar, nell'accogliere il ricorso, pur dando atto della discrezionalità della stazione appaltante nella predeterminazione dei requisiti di partecipazione, ha comunque precisato la necessità che tali requisiti non siano mai «discriminanti e abnormi rispetto alle regole proprie del settore».

Conformandosi al consolidato orientamento giurisprudenziale, formatosi già sotto la vigenza dell'art. 46, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006, ha evidenziato che il principio di tassatività delle cause di esclusione preclude ancora oggi (art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016) la possibilità di individuare nei bandi di gara cause di esclusione ulteriori e diverse rispetto a quelle specificamente e tassativamente indicate (quali l'inosservanza di prescrizioni normative, l'incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, la violazione del principio di segretezza delle offerte).

Conclude pertanto il Tar, affermando che è nulla quella previsione della lex specialis, quando con essa la stazione appaltante introduca una causa di esclusione non rientrante fra quelle normativamente fissate (TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 26 gennaio 2017, n. 208), e ogni qualvolta la medesima preveda una deroga ai principi di libera concorrenza e parità di trattamento, senza che vi siano a corroborarla adeguate ed esplicite ragioni fondate su un interesse ritenuto prevalente.

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