Standardizzazione e ripetitività del servizio oggetto di affidamento ai fini dell’utilizzabilità del criterio del prezzo più basso

Veronica Sordi
13 Marzo 2018

Il ricorso al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, co. 3 e 4 del d.lgs. n. 50/2016, è incompatibile con una procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento di un servizio di manutenzione privo dei requisiti della “standardizzazione” e della “ripetitività”.

Il caso. La società ricorrente impugnava la lettera d'invito relativa alla procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento del servizio di manutenzione di automezzi, per l'asserito illegittimo ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo, sia in ragione dell'erronea qualificazione del servizio, sia per l'assenza di motivazione da parte della stazione appaltante rispetto alla scelta del criterio medesimo.

Sui limiti dell'utilizzazione del criterio del prezzo più basso. Il Tar, nell'accogliere i motivi di censura formulati dalla società ricorrente, affermava chiaramente la non compatibilità del criterio del minor prezzo rispetto all'affidamento del servizio di manutenzione del parco automezzi, sia perché la stazione appaltante non aveva in alcun modo motivato il ricorso al suddetto criterio, sia perché l'attività oggetto della procedura di affidamento mai avrebbe potuto essere ricondotta nell'ambito di operatività dell'art. 95, comma 3 e 4, d.lgs. n. 50 del 2016.

In particolare, il Tar precisava che la nozione di “standardizzazione”, ai fini dell'applicazione del criterio del massimo ribasso, mai avrebbe potuto essere individuata rispetto al servizio de quo, per due ordini di motivi.

Innanzitutto, dall'esame degli atti di gara non era possibile individuare «un grado di dettaglio delle prestazioni» tali «da rendere standardizzata l'attività oggetto del servizio di affidamento», in quanto l'attività di manutenzione degli autoveicoli risultava necessariamente condizionata dalla competenza e dall'esperienza professionale della manodopera, nonché dalla qualità degli strumenti tecnici utilizzati.

In secondo luogo, il Tar rilevava che il notevole contenuto tecnologico o comunque innovativo del servizio di manutenzione (stante l'inevitabile diversificazione degli interventi in cui il medesimo si concretizzava, soprattutto in ragione delle caratteristiche proprie dei singoli veicoli facenti parte del parco automezzi) rendeva impossibile la sua qualificazione come “servizio ripetitivo” e si poneva in termini di netta inconciliabilità con le previsioni di cui all'art. 95, co. 4, lett. c) d.lgs. n. 50 del 2016 ai fini dell'utilizzabilità del citato criterio del minor prezzo (in questi termini, si veda Tar Lombardia, Brescia, 18 dicembre 2017, n. 1449).