Diritti e doveri del figlio

Cristina Ravera
13 Marzo 2018

I diritti e i doveri del figlio nei confronti dei genitori trovano una espressa consacrazione nell'art. 315-bis c.c. introdotto dall'art. 1, comma 8, l. 10 dicembre 2012, n. 219 recante «Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali». In particolare, i diritti del figlio sono quelli di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, crescere in famiglia, mantenere rapporti significativi con i parenti ed essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Per contro, i suoi doveri sono quelli di rispettare i genitori e di risiedere presso la loro casa, oltre a contribuire al mantenimento della famiglia.
Inquadramento

I diritti e i doveri del figlio nei confronti dei genitori trovano una espressa consacrazione nell'art. 315-bis c.c. introdotto dall'art. 1, comma 8, l. 10 dicembre 2012, n. 219 recante «Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali». In particolare, i diritti del figlio sono quelli di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, crescere in famiglia, mantenere rapporti significativi con i parenti ed essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Per contro, i suoi doveri sono quelli di rispettare i genitori e di risiedere presso la loro casa, oltre a contribuire al mantenimento della famiglia.

I diritti enunciati rappresentano il riflesso dei doveri dei coniugi di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli, sanciti dall'art. 147 c.c., come modificato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

Le singole disposizioni della citata norma non rappresentano una novità in senso assoluto nell'ordinamento giuridico, giacché esse ricalcano norme già esistenti sia di fonte nazionale sia di fonte sovranazionale. In particolare, tale disposizione riecheggia l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che riconosce al minore il diritto alla protezione e alle cure necessarie per il proprio benessere, il diritto alla libertà di esprimere la propria opinione e il diritto di intrattenere relazioni personali e contatti diretti con i due genitori. La norma costituisce, inoltre, una specificazione dell'art. 30 Cost., che afferma il dovere e il diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.

Un elemento di assoluta novità introdotto dalla citata disposizione è la prospettiva di fondo, che vede il figlio minore non più come destinatario dell'adempimento dei doveri dei genitori bensì come soggetto di diritti.

Un secondo elemento di novità è l'enunciazione dei diritti e dei doveri dei figli senza specificazioni o qualificazioni e, dunque, con riferimento a tutti i figli, siano essi nati nel matrimonio o al di fuori di esso o siano figli adottivi.

Diritto al mantenimento, educazione, istruzione e assistenza morale

I diritti al mantenimento, educazione e istruzione sono il riflesso dei doveri dei “coniugi” di cui all'art. 147 c.c. e permangono anche in caso di separazione dei genitori, come previsto all'art. 337-ter, comma 1, c.c..

Il diritto al mantenimento sussiste in capo al minore nei confronti di entrambi i genitori, i quali, secondo l'art. 316-bis c.c., devono provvedervi secondo le rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Laddove i genitori non abbiano mezzi sufficienti per provvedere al mantenimento del figlio, subentrano, in ordine di prossimità, gli ascendenti, i quali sono tenuti a fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere ai loro doveri nei confronti del figlio.

Il diritto all'assistenza morale era originariamente contemplato tra i doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c. e, a seguito dell'introduzione dell'art. 315-bis c.c., trova espresso riconoscimento anche con riguardo ai rapporti fra genitori e figli.

L'assistenza morale rimanda al concetto di cura, di cui all'art. 155, comma 1 c.c. (così come modificato dall'art. 1, l. 8 febbraio 2006, n. 54) e al diritto di protezione riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

In particolare, la giurisprudenza ha affermato che il genitore è titolare di una precisa posizione di garanzia per la protezione della persona del figlio, fondata sull'incapacità di intendere e di volere di quest'ultimo, che prescinde dall'illiceità o meno della condotta tenuta dal soggetto garantito (Cass. pen., sez. IV, 15 febbraio 2017, n. 26257; Cass. pen., sez. III, 22 settembre 2016, n. 53102; Cass. pen., sez. IV, 7 ottobre 2010, n. 43386).

Con precipuo riferimento alla tutela della libertà sessuale del minore, la Suprema Corte è costante nel ritenere che la posizione di garanzia del genitore verso il figlio, comporta l'obbligo per il genitore di tutelare la vita, l'incolumità e la moralità sessuale del minore contro altrui aggressioni, con la conseguenza che risponde del reato di violenza sessuale in danno del figlio minore, commesso da terzi, il genitore che, consapevole del fatto, non si attivi per impedirlo ed anzi consenta il protrarsi degli abusi. (Cass. pen., sez. III, 23 settembre 2015, n. 40663; Cass. pen., sez. III, 14 dicembre 2007, n. 4730; Cass. pen., sez. IV, 14 maggio 2009, n. 26033; Cass. pen., sez. IV, 7 ottobre 2010, n. 43386, Cass. pen., sez. III, 30 aprile 2015, n. 23272).

Diritto a crescere in famiglia

Il diritto a crescere in famiglia riecheggia il diritto del minore «a crescere ed essere educato nella propria famiglia» e il diritto «a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia», previsti all'art. 1, l. 4 maggio 1983, n. 184 così come modificato dalla l. 28 marzo 2001, n. 149.

A livello internazionale, il diritto del minore a crescere in famiglia è contemplato dalla Convenzione sui diritti dell'Infanzia adottata a New York nel 1989, che obbliga gli Stati parte a vigilare affinché il minore non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà, salvo che la separazione non sia disposta dalla autorità competente «sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili», ove la separazione sia «necessaria nel preminente interesse del fanciullo» (art. 9); la Convenzione stabilisce, inoltre, che qualora il minore sia privato del proprio ambiente familiare, abbia diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato, quali l'affidamento familiare, la kafalah e l'adozione (art. 20).

In evidenza

Il "carattere prioritario" del diritto del minore di crescere in famiglia riguarda la famiglia di origine e ne è consentito il sacrificio solo in presenza di una situazione di carenza di cure materiali e morali da parte dei genitori e degli stretti congiunti, tale da pregiudicare in modo grave e non transeunte lo sviluppo e l'equilibrio psicofisico del minore stesso. Anche in situazioni di difficoltà e di emarginazione della famiglia di origine, deve esserne privilegiato il recupero in quanto essa è considerata l'ambiente naturale e il luogo preferenziale per garantire la crescita equilibrata del minore.

La Suprema Corte è costante nel ritenere che la famiglia di origine rappresenta il luogo più idoneo a garantire un armonico sviluppo psico-fisico del bambino. In presenza di situazioni di difficoltà e disagio familiare, devono essere adottati tutti gli interventi di sostegno necessari al recupero della famiglia e, solo in casi di fallito tentativo di recupero della genitorialità, può farsi luogo alla dichiarazione dello stato di adottabilità, la quale rappresenta la extrema ratio di tutela dell'interesse del minore (Cass. civ., sez. I, 28 giugno 2006, n. 15011; Cass. civ., sez. I, 10 luglio 2014, n. 15861; Cass. civ., sez. I, 26 marzo 2015, n. 6137; Cass. civ., sez. I, 24 novembre 2015, n. 23976; Cass. civ., sez. VI, 19 maggio 2016, n. 10366; Cass. civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12393; Cass. civ., sez. I, 27 settembre 2017, n. 22589).

Parimenti, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato che la rottura dei legami familiari è giustificata solo in presenza di circostanze del tutto eccezionali, la cui mancanza comporta che il provvedimento di allontanamento del minore dalla famiglia di origine sia lesivo del diritto del minore stesso al rispetto della vita privata e familiare (Corte EDU, Z. c. Italia, n. 33773/2011; Corte EDU, C. e altri c. Italia, n. 19537/2003).

Diritto a mantenere rapporti significativi con i parenti

Il diritto del minore a mantenere rapporti significativi con gli ascendenti e gli altri parenti trova riscontro nel corrispondente diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto all'art. 317-bis c.c., come sostituito dall'art. 42, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. Gli ascendenti sono legittimati, in forza dell'art. 317-bis c.c., a ricorrere al Giudice del luogo di residenza abituale del minore per l'adozione dei provvedimenti più idonei nel suo esclusivo interesse alla tutela dei rapporti parentali.

In evidenza

La giurisprudenza di legittimità e di merito è costante nel ritenere che i nonni, pur non essendo titolari di un diritto autonomo di visita dei nipoti, svolgono tuttavia un ruolo importante nella vita e formazione educativa degli stessi in funzione di una loro crescita serena ed equilibrata, essendo i membri della famiglia allargata nel cui interno i nipoti sono collocati e della quale fanno parte (cfr. Cass. civ., sez. I, 11 agosto 2011, n. 17191; App. Venezia, 24 dicembre 2015, n. 162; Trib. Bari, 27 gennaio 2009; Trib. min. Bari, 16 luglio 2008; Trib. Napoli, 1 febbraio 2007).

La giurisprudenza è unanime nel ritenere che l'importanza del rapporto del minore con gli ascendenti non è, tuttavia, tale da incidere sulla natura e sull'oggetto dei giudizi di separazione e di divorzio e sulle posizioni e i diritti delle parti in essi coinvolti e, in particolare, non consente di ravvisare diritti relativi all'oggetto o dipendenti dal titolo dedotto nel processo che possano legittimare un intervento dei nonni o di altri familiari, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., ovvero un interesse degli stessi a sostenere le ragioni di una delle parti, idoneo a fondare un intervento ad adiuvandum, ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.c. (Cass. civ., sez. I, 16 ottobre 2009, n. 22081).

Il rapporto del minore con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale assume, dunque, rilievo giuridico nella misura in cui rappresenta per il giudice un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell'articolazione di provvedimenti da adottare in tema di affidamento, nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto a una crescita serena ed equilibrata (Cass. civ., sez. I, 11 agosto 2011, n. 17191).

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha riconosciuto l'importanza del rapporto fra i nonni e i nipoti quale componente del diritto al rispetto della vita privata e familiare, ponendo a carico degli Stati l'adozione di misure positive per rendere effettivi i provvedimenti che assicurano tali rapporti, agendo con rapidità nell'attuazione degli strumenti individuati per garantire un rapporto stabile tra ascendenti e nipoti (Corte EDU, sez. II, 20 gennaio 2015, n. 107).

Il diritto a intrattenere rapporti significativi con gli ascendenti assume rilievo giuridico anche nell'ambito della definizione del danno esistenziale, inteso come sofferenza interiore tale da determinare un'alterazione della vita di relazione in conseguenza della perdita di uno stretto congiunto e della estinzione del rapporto parentale.

Orientamenti a confronto

Perdita del rapporto parentale e danno esistenziale

Convivenza

Risarcibilità della perdita di un congiunto (nonna), in presenza di una accertata convivenza (Cass. civ., 23 giugno 1993, n. 6938; Cass. civ., 11 maggio 2007, n. 10823)

Difetto di convivenza

Riduzione della entità del risarcimento in difetto di stabile coabitazione (Cass. civ., 7 luglio 2010, n. 16018)

Relazione parentale

Risarcibilità della perdita di un congiunto (nonna), in ragione di una effettiva relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza può costituire un elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità della relazione parentale (Cass. civ., 15 luglio 2005, n. 15019; Cass. civ., 20 ottobre 2016, n. 21230)

Altri parametri

Risarcibilità della perdita di un congiunto, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente) (Cass. civ., sez. III, 17 aprile 2013, n. 9231; Cass. civ., sez. lav., 13 giugno 2017, n. 14655)

Il diritto di essere ascoltato

Il diritto del minore di essere ascoltato dal giudice ha trovato una sua prima affermazione, a livello di normativa sovranazionale, nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, nella quale si afferma il diritto del fanciullo, capace di discernimento, di esprimere la propria opinione su qualsiasi questione che lo riguardi, con possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerna. In seguito, la Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori adottata a Strasburgo il 26 gennaio 1996 ha previsto il dovere dell'autorità giudiziaria, nei procedimenti riguardanti i minori, di assicurarsi che il minore, capace di sufficiente discernimento, abbia ricevuto le informazioni pertinenti e, nei casi che lo richiedano, di consultarlo personalmente tenendo in debito conto l'opinione dallo stesso espressa.

Nell'ordinamento italiano, il diritto del minore ad essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano è stato originariamente previsto nei procedimenti di dichiarazione dello stato di adottabilità, di affidamento preadottivo e di adozione in casi speciali (art. 15, comma 2, l. 4 maggio 1983, n. 184; art. 22, comma 6, l. 4 maggio 1983, n. 184 ; art. 45, l. 4 maggio 1983, n. 184 come modificata dalla l. 28 marzo 2001, n. 149), nei procedimenti di separazione, divorzio, annullamento del matrimonio e altri procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio (ai sensi del combinato disposto dell'art. 155-sexies c.c. e art. 4, comma 2, l. n. 54/2006), nei procedimenti volti ad ottenere il consenso mancante dell'altro genitore al riconoscimento (art. 250, comma 4, c.c.) e, da ultimo, ha trovato una sua generale consacrazione all'art. 315-bis c.c. con riguardo ai rapporti genitori-figli.

In evidenza

I presupposti dell'ascolto del minore sono:

- compimento dei dodici anni di età, oppure

- mancato compimento dei dodici anni di età e capacità di discernimento

- non contrarietà dell'ascolto all'interesse del minore o non manifesta superfluità

Le modalità dell'ascolto del minore sono disciplinate all'art. 336-bis c.c. e in parte nell'art. 38-bis disp. att. trans. c.c., introdotte dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

In evidenza

Secondo la Suprema Corte l'audizione del minore è un adempimento necessario, nelle procedure giudiziarie che lo riguardano e in particolare in quelle relative all'affidamento ai genitori, salvo che l'ascolto possa essere in contrasto con gli interessi del minore (Cass. civ., S.U., 21 ottobre 2009, n. 22238; Cass. civ., sez. I, 16 giugno 2011, n. 13241; Cass. civ., sez. I, 11 agosto 2011, n. 17201; Cass. civ., sez. I, 26 marzo 2015, n. 6129).

Il mancato ascolto non sorretto da una espressa motivazione sulla assenza di discernimento del minore costituisce, ad avviso della Corte, una violazione dei principi del giusto processo e del contraddittorio che determina la nullità della sentenza, che può essere fatta valere ai sensi dell'art. 161 c.p.c. (Cass. civ., sez. I, 14 maggio 2012, n. 7452; Cass. Civ., sez. I, 15 marzo 2013, n. 11687; Cass. civ., sez. I, 24 dicembre 2013, n. 28645; Cass. civ., sez. I, 29 settembre 2015, n. 19327)

Per quanto concerne, poi, la rilevanza delle dichiarazioni rese dal minore, la Suprema Corte ha affermato che le opinioni manifestate dallo stesso, in sede di audizione, devono essere tenute in considerazione dal giudice, le cui eventuali valutazioni difformi (che, in quanto doverosamente orientate a realizzare l'interesse del minore, possono non coincidere con le sue dichiarazioni) impongono un onere di motivazione la cui entità deve ritenersi direttamente proporzionale al grado di discernimento del minore (Cass. civ., sez. I, 2 luglio 2014, n. 15143).

Dovere di contribuzione e di rispetto

L'art. 315, comma 4, c.c., riecheggia l'originario art. 315 c.c. prima della riforma del 2012.

Sul dovere di rispetto dei genitori si registrano opinioni contrastanti in dottrina.

Secondo un primo orientamento il dovere di rispetto ha natura giuridica e discende dal rapporto di filiazione, caratterizzato dalla collaborazione fra genitori e figli, quale dovere inderogabile di solidarietà sociale; esso è strumentale all'attuazione dei doveri dei genitori, in un contesto di collaborazione fra gli stessi e i figli. La violazione del dovere è fonte di responsabilità risarcitoria (F. Ruscello, Potestà dei genitori e rapporti con i figli, in Il nuovo diritto di famiglia: filiazione e adozione, G. Ferrando (diretto da), III, Bologna, 2007, 104). Sempre in quest'ottica, secondo altri Autori, la giuridicità del dovere di rispetto sarebbe da ravvisare nell'interesse non patrimoniale, ma comunque giuridicamente rilevante, alla genitorialità del soggetto genitore; il contenuto del dovere di rispetto dovrebbe, dunque, concepirsi in termini oggettivi come il complesso di condotte idonee a realizzare l'interesse alla genitorialità attraverso l'esperienza umana in capo al genitore (G. Foti, Doveri del figlio verso i genitori, in Della famiglia, II, L. Balestra (a cura di), in Commentario del Codice civile, E. Gabrielli (diretto da), Torino, 2010, 788).

Secondo un diverso orientamento, si tratta di un dovere di natura etica, non giuridica, svincolato dalla età del figlio e accentuato con il raggiungimento da parte dei genitori di una età avanzata. La violazione di tale dovere non dà vita ad una responsabilità giuridica, ma alla riprovazione generalizzata dei consociati verso il figlio (P. Vercellone, I rapporti genitori-figlio, in Filiazione, G. Collura, L. Lenti, M. Mantovani (a cura di), in Trattato di diritto di famiglia, P. Zatti (diretto da), VI, Giuffrè, 2002, 950).

Per contro, un ulteriore filone ermeneutico afferma che il dovere in parola attiene alla posizione di soggezione del figlio minore nei confronti dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale e può perdurare oltre la maggiore età, al pari dell'obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti del figlio maggiorenne (M. Giorgianni, Della potestà dei genitori, in Commentario al diritto italiano della famiglia, G. Cian, G. Oppo, A. Trabucchi (a cura di), IV, Padova, 1992, 317).

Per quanto riguarda, invece, il dovere di contribuire economicamente al mantenimento della famiglia, è opinione unanime che esso trovi fondamento nei doveri di solidarietà familiare di cui all'art. 3 Cost. e abbia, dunque, una natura giuridica.

A differenza del dovere dei genitori di mantenimento del figlio, che costituisce una obbligazione di risultato, la cui violazione può essere sanzionata sul piano civile (anche con la perdita della responsabilità genitoriale) e penale, il dovere del figlio di contribuire configura una obbligazione di mezzi, finalizzata a realizzare una sorta di “perequazione” interna fra i componenti della famiglia e, in caso di violazione, è sanzionato esclusivamente in termini pecuniari. La finalità comune di tali doveri è quella di consentire ai membri della famiglia di godere di uno stesso tenore di vita, anche al di là della mera soddisfazione delle esigenze primarie.

In evidenza

I presupposti del dovere di contribuzione sono:

- la convivenza con i genitori, intesa non come mera coabitazione, ma come condivisione della vita familiare nei suoi aspetti materiali e spirituali, a prescindere dall'età del figlio, da vincoli di sangue e di parentela (es. famiglie c.d. allargate o ricostituite);

- la titolarità da parte del figlio di un “reddito” o di “sostanze”, ove per reddito si intendono i proventi dell'attività lavorativa dei figli e come frutti dei beni di proprietà dei figli, mentre le sostanze sono rappresentate dalla complessiva situazione patrimoniale, comprensiva di cespiti patrimoniali improduttivi di reddito

Corollario del dovere di contribuzione di cui all'art. 315-bis c.c. è la previsione di cui all'art. 324 c.c., secondo cui i frutti percepiti dai beni del figlio soggetti ad usufrutto legale, sono «destinati al mantenimento della famiglia ed all'istruzione ed educazione dei figli».

Dovere di residenza

L'art. 318 c.c. dispone che il figlio sino alla maggiore età o alla emancipazione non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la responsabilità genitoriale né la dimora dagli stessi assegnatagli.

In caso di allontanamento dalla casa dei genitori o dalla dimora, senza il consenso degli stessi, questi ultimi possono richiamarlo, ricorrendo, ove necessario, al giudice tutelare.

La citata disposizione conferisce ai genitori il potere di allocazione del figlio in una dimora diversa della casa familiare, purché ciò non comporti una totale delega ad altri di ogni funzione educativa e fatto salvo il caso in cui il figlio sia stato affidato dall'autorità giudiziaria stabilmente a chi non è parente entro il quarto grado per un periodo superiore a mesi sei (art. 9, l. n. 184/1983).

Parimenti, il figlio può andare a convivere con persona diversa dai genitori, se questi sono d'accordo; in caso contrario, essi dispongono di uno strumento di coercizione, rappresentato dal ricorso al Giudice tutelare per far ritornare a casa il figlio che opponga resistenza. Tale affermazione poggia sulla considerazione che la responsabilità genitoriale consiste nel potere di prendere decisioni che coinvolgono la vita del figlio, in ogni momento ed in ogni suo aspetto e, quindi, non solo quando egli per la sua immaturità ed età non sia in grado di prendere decisioni che lo riguardano ma anche quando lo stesso, cresciuto ma non ancora maggiorenne, manifesti una sua volontà difforme da quella del genitore; in tal caso l'esercizio della responsabilità genitoriale si pone alla stregua di uno strumento per proteggere, educare e consentire la piena realizzazione nel diritto del figlio minore a crescere.

Guida all'approfondimento

M. Bianca, La famiglia, in Diritto civile, II, Giuffrè, 2005, 314;

V. Carbone, Riforma della Famiglia: considerazioni introduttive, in Fam. e Dir., 2013, 3, 228;

B. De Filippis, La nuova legge sulla filiazione: una prima lettura in Fam. e Dir., 3, 2013, 294;

M. Sesta, Potestà e doveri verso i figli, in Il diritto di famiglia, T. Auletta (a cura di), III, in Trattato di diritto privato, M. Bessone (diretto da), IV, Torino, 2011, 37.

Sommario