Possesso dei requisiti di ordine oggettivo e di qualificazione nella fase di prequalifica

Redazione Scientifica
13 Marzo 2018

Anche nelle procedure articolate in una doppia fase (prequalifica e procedura selettiva in senso proprio) risulta necessario che i concorrenti siano in possesso dei necessari requisiti di ordine...

Anche nelle procedure articolate in una doppia fase (prequalifica e procedura selettiva in senso proprio) risulta necessario che i concorrenti siano in possesso dei necessari requisiti di ordine oggettivo e di qualificazione sin dalla preliminare fase della prequalifica, non potendo ritenersi che il possesso di tali requisiti possa essere ‘postergato' alla fase della procedura ristretta, con sostanziale irrilevanza della carenza in fase di prequalifica.

Depongono in tal senso:

  • il comma 6 dell'articolo 55 del d.lgs. n. 163 del 2006 (secondo cui «(…) alle procedure ristrette, per l'affidamento dei lavori, sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, salvo quanto previsto dall'articolo 62 e dall'articolo 177»);
  • il comma 5 dell'articolo 62 del medesimo d.lgs. cit. (secondo cui «le stazioni appaltanti non possono invitare operatori economici che non hanno chiesto di partecipare, o candidati che non hanno i requisiti richiesti»);
  • il fatto che il principio di continuità nel possesso dei requisiti (sancito in via generale dalla sentenza dell'Adunanza Plenaria 20 luglio 2015, n. 8) postuli in via necessaria che i requisiti di partecipazione – ivi compreso il necessario possesso delle richieste qualificazioni – siano posseduti senza tendenziale soluzione di continuità sia nelle fasi preliminari, che per tutto il seguito della procedura. L'adunanza plenaria ha infatti sancito il principio secondo cui nelle gare di appalto per l'aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità.

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