Appalto integrato, attestazione SOA ed utilizzo di professionisti esterni all’impresa concorrente

Redazione Scientifica
13 Marzo 2018

I requisiti di capacità tecnica previsti dal bando, consistenti nell'avvenuto espletamento nell'ultimo decennio da parte del/i progettista/i di servizi di ingegneria nelle categorie e per l'importo dei lavori...

I requisiti di capacità tecnica previsti dal bando, consistenti nell'avvenuto espletamento nell'ultimo decennio da parte del/i progettista/i di servizi di ingegneria nelle categorie e per l'importo dei lavori specificati nella stessa previsione del bando di gara, risponde alla necessità della stazione appaltante di garantirsi che la progettazione esecutiva sia svolta da soggetti in possesso di adeguata capacità progettuale.

In caso di appalto integrato per l'affidamento, tra l'altro, della progettazione esecutiva, l'autonoma rilevanza del possesso dell'attestato SOA per la progettazione in capo alla concorrente è coerente con la finalità perseguita dalla stazione appaltante soltanto se l'impresa concorrente ha scelto di avvalersi (ed abbia nominativamente indicato ai sensi dell'art. 90, comma 7, del d.lgs. n. 163 del 2006) un progettista interno, componente del proprio staff di progettazione.

Nel momento in cui, invece, la scelta delle imprese concorrenti è nel senso di avvalersi di progettisti esterni pur essendo in possesso di attestato SOA per la progettazione, preferendo fare ricorso per la progettazione esecutiva a progettisti esterni, non essendo a questi ultimi riferibile la qualificazione per la progettazione posseduta dalle impese concorrenti, essi devono dichiarare e dimostrare il possesso dei requisiti minimi previsti dal bando.

Nel caso in cui la lex specialis di una gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera consenta all'impresa concorrente che non sia in possesso di qualificazione per la progettazione di avvalersi di progettisti qualificati, da indicare od associare, imponendo il possesso di requisiti minimi di capacità tecnica in capo a questi ultimi, la stessa previsione della legge di gara deve essere applicata nel caso in cui l'impresa concorrente, pur attestata per prestazioni di progettazione, indichi nell'offerta per la redazione del progetto esecutivo dei progettisti esterni qualificati, così dimostrando di non avvalersi della propria qualificazione e rendendone perciò irrilevante il possesso.

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