Divieto di offerte in aumento e prezzi unitari a base d’asta

Carlo M. Tanzarella
15 Marzo 2018

Il mancato rispetto dei valori unitari individuati dalla legge di gara come elementi essenziali dell'offerta integra una delle cause tassative di esclusione dalla gara, in relazione al divieto di offerte in aumento, laddove in concreto riconducibile alla medesima ratio.

Il caso. In una gara indetta da una centrale di committenza per la fornitura di arredi sanitari e carrelli, nonché per la prestazione dei servizi connessi, una delle imprese concorrenti, in un primo tempo individuata quale aggiudicataria provvisoria per aver formulato la migliore offerta economica, nel suo complesso inferiore alla base d'asta, è stata successivamente esclusa, avendo l'Amministrazione riscontrato che per taluni dei prezzi unitari l'offerta era superiore alla base d'asta unitaria.

A tale riguardo, il disciplinare di gara aveva espressamente qualificato come elemento essenziale dell'offerta il contenimento dei prezzi unitari al di sotto dei valori unitari posti a base di gara, corredando la previsione di specifica sanzione escludente.

Il divieto di offerte in aumento: ratio e applicazione analogica alla fattispecie. Avverso l'esclusione, l'interessata ha promosso ricorso al Tar, contestando il carattere di essenzialità della summenzionata clausola del disciplinare.

Nel respingere la doglianza, il Giudice ha mosso il proprio ragionamento dalla ricognizione della ratio sottesa al divieto di presentazione di offerte in aumento, rilevando che esso ha l'obiettivo, da un lato, di evitare che, in seguito all'aggiudicazione, l'Amministrazione venga esposta a un maggior aggravio economico rispetto a quanto previsto al momento dell'indizione della procedura concorsuale, e dall'altro, di garantire il rispetto della par condicio tra i concorrenti.

Tale logica è analogicamente applicabile alle ipotesi nelle quali l'offerta non sia nel suo complesso in aumento, ma sia in aumento solo rispetto a taluno dei prezzi unitari, allorché vi sia in concreto il rischio che l'Amministrazione venga esposta a un maggior aggravio economico rispetto alle previsioni: nel caso di specie, il Tar ha osservato come il quantitativo effettivo di beni da fornire è oggetto di singoli ordinativi di fornitura, che specificano il tipo e le quantità di arredi da fornire, con la possibilità di scegliere solo alcuni prodotti (che potrebbero coincidere con quelli per i quali sono stati proposti prezzi unitari in aumento).

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