In sede penale non vi è garanzia di anonimato per il whistleblower

La Redazione
16 Marzo 2018

L'anonimato di colui che denuncia un collega attraverso il canale Whistleblowing è garantito sul piano disciplinare, solo se non è assolutamente necessario conoscere l'identità di chi segnala ai fini della difesa dell'incolpato. Se la segnalazione viene utilizzata in ambito penale, invece, non trova spazio la garanzia di anonimato del whistleblower ma valgono le disposizioni previste dall'art. 329 c.p.p.

L'anonimato di colui che denuncia un collega attraverso il canale Whistleblowing è garantito solo sul piano disciplinare, a condizione che non sia assolutamente necessario conoscere l'identità di chi segnala ai fini della difesa dell'incolpato.

Se la segnalazione viene utilizzata in ambito penale, invece, non trova spazio la garanzia di anonimato del whistleblower ma valgono le disposizioni previste dall'art. 329 c.p.p.

È questo il principio sancito dalla Cassazione che, chiamata a decidere sul caso di un dipendente dell'Agenzia del Territorio che, aveva denunciato in forma anonima un collega corrotto, con la sentenza n. 9047 del 27 febbraio 2018, si è pronunciata sul tema whistleblowing, dopo la L. n. 178/2017, che in linea generale garantisce l'anonimato in favore dei dipendenti pubblici che rivelino illeciti posti in essere dai colleghi.