Atti prodromici alla conclusione di un contratto e procedura selettiva relativa alla finanza di progetto

Redazione Scientifica
14 Marzo 2018

Per potersi affermare il carattere genuino dell'autotutela pubblicistica, a fronte di un contratto già in essere, occorre che il vizio in conseguenza del quale la medesima...

Per potersi affermare il carattere genuino dell'autotutela pubblicistica, a fronte di un contratto già in essere, occorre che il vizio in conseguenza del quale la medesima amministrazione si avvale del suo potere di autotutela attenga al modo in cui l'atto prodromico è stato posto in essere, o comunque sia esclusivamente ad esso proprio, non potendo viceversa costituire la mera proiezione di un vizio destinato in realtà ad inficiare la validità dello stesso contratto (Cass. civ., sez. un., 23 ottobre 2014, n. 22554; Cons. Stato, sez. V, 30 giugno 2017, n. 3174); ipotizzare, per contro, che l'amministrazione abbia la possibilità di far valere unilateralmente eventuali vizi del contratto, semplicemente imputando quei medesimi vizi agli atti prodromici da essa posti in essere in vista dell'assunzione del predetto vincolo negoziale, equivarrebbe a consentire una sorta di revoca del consenso contrattuale (sia pure motivato con l'esercizio del potere di annullamento in via di autotutela) che la pariteticità delle parti negoziali esclude per il contraente pubblico non meno che per il contraente privato (Cass. civ., sez. un., 14 maggio 2015, n. 9861) (nella specie il Collegio ha ritenuto l'illegittimità del provvedimento assunto in autotutela in quanto basato non su vizi di carattere procedimentale ma sulla stessa causa del contratto ritenuta non aderente, quanto al trasferimento del rischio all'affidatario, alla natura dell'istituto del project financing posto in essere nel caso).

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