Il risarcimento del danno al figlio “naturale” non riconosciuto si determina con il criterio equitativo puro

Redazione Scientifica
16 Marzo 2018

Deve essere accordato al figlio “naturale”, che non sia stato riconosciuto dal padre, il diritto al risarcimento del danno patito per essere vissuto senza...

Deve essere accordato al figlio “naturale”, che non sia stato riconosciuto dal padre, il diritto al risarcimento del danno patito per essere vissuto senza l'apporto del sostegno ordinariamente prestato dalla figura paterna; tale danno, una volta provato nella sua sussistenza attraverso il ricorso alle presunzioni semplici ed alle nozioni di comune esperienza, deve essere quantitativamente determinato attraverso il ricorso al criterio equitativo “puro”, il quale non prenda come parametro di partenza il danno risarcibile per la perdita del genitore di cui alle c.d. tabelle milanesi, ma prenda in considerazione le circostanze del caso concreto.

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