Il danno conseguente alla perdita della capacità lavorativa generica

Laura Mancini
19 Marzo 2018

In tema di danno alla persona, l'invalidità di entità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro integra lesione di un modo di essere del soggetto rientrante nel danno biologico?
Massima

In tema di danni alla persona, l'invalidità di gravità tale (nella specie, del 25%) da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di “chance”, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spetta al giudice di merito in base a valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c.

Il caso

Tizio agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza di un sinistro stradale. Il Tribunale gli riconosce il risarcimento del danno biologico conseguente alla perdita del visus dell'occhio destro, del danno morale ed il rimborso delle spese mediche. La sentenza di primo grado viene impugnata e la Corte d'Appello conferma, tra l'altro, la statuizione di rigetto della domanda di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa generica, sul presupposto che, ancorché il CTU abbia evidenziato come la lesione precluda all'attore di intraprendere arti o professioni che richiedono un'assoluta integrità psico-fisica (carriera militare, forze di polizia, vigilanza, guida di automezzi pesanti), in difetto di prova che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico, non è possibile riconoscere all'attore un danno patrimoniale, ben potendo questi svolgere un'occupazione diversa da quelle specificate, in relazione alle quali non è stato neanche dedotto che lo stesso avesse specifiche aspirazioni od opportunità. Avverso la sentenza d'appello Tizio propone ricorso per cassazione.

La questione

La questione affrontata nell'ordinanza in commento è la seguente: in tema di danno alla persona, l'invalidità di entità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro e, comunque, confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra lesione di un modo di essere del soggetto rientrante nel danno biologico, oppure è autonomamente risarcibile quale danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance - ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica - e derivante dalla capacità lavorativa generica?

Le soluzioni giuridiche

Con la pronuncia in esame la Corte di Cassazione ribadisce il principio (già espresso in Cass. civ., sez. III, sent. 12 giugno 2015, n. 12211 con nota di M. DI MARZIO, Contrordine! La perdita da lesione della capacità lavorativa generica si cumula al danno biologico e patrimoniale, in Ridare.it; in Cass. civ., sez. III, sent. 14 novembre 2017, n. 26850, con nota di F. MEIFFRET, Danno da lesione della capacità lavorativa generica. E' possibile un'autonoma valutazione del “danno della casalinga”? in Ridare.it; ed in Cass. civ., sez. III sent., 16 gennaio 2013, n. 908), secondo il quale la menomazione dell'attitudine di un soggetto allo svolgimento, oltre che dell'attività lavorativa specificamente prestata, di lavori diversi implicanti un'integrità psicofisica assoluta e che astrattamente potrebbe esercitare avuto riguardo all'età, alle attitudini e condizioni personali e ambientali, non costituisce una componente del danno biologico, ma integra una voce di danno patrimoniale che deve essere risarcita in via equitativa.

Tale pregiudizio consegue alla perdita della capacità lavorativa generica – definita come «la sopravvenuta inidoneità del soggetto danneggiato allo svolgimento delle attività lavorative che, in base alle condizioni fisiche, alla preparazione professionale e culturale, sarebbe stato in grado di svolgere» (Cass. civ., n. 3519/2001) - e viene ricondotto dalla pronuncia in commento nel danno da perdita di chance, da liquidarsi autonomamente rispetto al danno da perdita della capacità lavorativa specifica.

Questo inquadramento giuridico si è affermato solo in tempi recenti, laddove una precedente impostazione, sostenuta da una giurisprudenza più che consolidata, ha collocato il danno da perdita della capacità lavorativa generica nell'ambito del risarcimento del danno alla persona, identificandolo nella lesione di un'attitudine o di un modo di essere del soggetto non riguardante la produzione del reddito, ma sostanziantesi in una menomazione dell'integrità psicofisica risarcibile quale danno biologico (Cass. civ. n. 15187/2004; Cass. civ., n. 16396/2010; Cass. civ., n. 23259/2010; Cass. civ., n. 9708/2012; Cass. civ., n. 22638/2012; Cass. civ., n. 18161/2014).

Secondo tale ultimo indirizzo, la natura non patrimoniale del pregiudizio discende dalla sua correlazione con una qualità – la produttività dell'uomo - essenziale della vita della persona e ne giustifica la valutazione e quantificazione all'interno del risarcimento del danno biologico. Nel solco di tale impostazione la stessa giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo il quale il danno da lesione della “cenestesi lavorativa, che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa (c.d. perdita di “chance”), si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto, mentre non è consentito il ricorso al parametro del reddito percepito dal soggetto leso (Cass. civ., n. 20312/2015).

Osservazioni

Secondo la pronuncia in esame chi, in conseguenza di una significativa lesione dell'integrità psico-fisica, subisce una compromissione della capacità di attendere al proprio lavoro, può conseguire, oltre al risarcimento del danno patrimoniale comportato da tale perdita, il ristoro del pregiudizio derivante dalla possibilità di svolgere altri lavori compatibili con le proprie attitudini che richiedono l'assoluta integrità biologica.

La riconduzione del danno da perdita della capacità lavorativa generica entro la categoria del danno patrimoniale da perdita di chance ripropone in subjecta materia le questioni interpretative legate a tale controversa nozione.

Secondo la definizione più diffusa, la chance è la possibilità di conseguire un risultato vantaggioso o di evitarne uno sfavorevole ed assume rilevanza giuridica nel caso in cui alla sua frustrazione consegua un danno risarcibile.

Tale figura assume connotati differenti secondo che il risultato utile compromesso dall'illecito o dall'inadempimento sia di carattere patrimoniale (come in caso di perdita della possibilità di ottenere un risultato favorevole nell'ambito del rapporto di lavoro o di procedure di evidenza pubblica) o non patrimoniale (come in caso di perdita della possibilità di sopravvivenza nell'ambito della responsabilità professionale medica).

Con specifico riguardo alla chance di natura patrimoniale, la questione relativa ai limiti di risarcibilità del danno che deriva dalla sua definitiva frustrazione ha ottenuto tra gli interpreti soluzioni differenziate sia sotto il profilo della collocazione sistematica della figura, sia sotto quello della tutela che ad essa può essere riconosciuta.

In dottrina l'istituto è stato ricondotto ora nella figura del c.d. danno meramente patrimoniale, ora nella fattispecie dell'aspettativa di diritto, mentre non è mancato chi ne ha negato l'autonoma risarcibilità sul presupposto che la perdita di chance favorevoli sottenda un mero interesse di fatto.

Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità la chance di natura patrimoniale costituisce, invece, un'entità patrimoniale a sé stante e la sua perdita comporta un danno, anch'esso di natura patrimoniale,risarcibile quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella frustrazione di una possibilità attuale ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza (Cass. civ., n. 19604/2016; Cass. civ., n. 22376/2012).

A differenza del danno futuro, che consiste nella privazione di un risultato finale non interamente prodottosi (FRANZONI, in Resp. civ., 2005, 5, 446), così che il pregiudizio, ancorché non ancora concretizzatosi al momento del giudizio, è di sicura verificazione, la perdita della chance consiste nella privazione della possibilità di raggiungere il risultato sperato.

Dal punto di vista strutturale, il danno da perdita di chance presenta, dunque, tratti del tutto peculiari, coincidendo con la perdita dell'opportunità di conseguire un vantaggio e non con la perdita di detto vantaggio - il quale, infatti, proprio perché è caratterizzato da un elevato tasso di aleatorietà, non è dovuto - così che chi si duole dello sfumare di una concreta chance non invoca la tutela dell'interesse correlato ad un risultato finale che non gli spetta in termini di certezza e, quindi, di pretesa, ma domanda l'assegnazione di un valore corrispondente a tale sfumata possibilità (a tale impostazione aderisce la giurisprudenza maggioritaria, tra cui Cass. civ., n. 19604/2016; ma v. anche Cass. civ., n. 6488/2017, che, invece, configura il danno da perdita di chance che attengono alla futura attività lavorativa come danno patrimoniale futuro).

Sulla scorta di tale inquadramento, la giurisprudenza ha sempre evidenziato che, ai fini del risarcimento del pregiudizio da perdita di chance, è necessario che il danneggiato dimostri, anche in via presuntiva, la sussistenza di un valido nesso causale tra il fatto e il venir meno di una consistente possibilità di conseguire il risultato utile, attraverso la puntuale allegazione e prova di circostanze specifiche e concrete dalle quali sia possibile desumere in termini di certezza o di elevata probabilità l'attuale esistenza del pregiudizio (Cass. civ., n. 19604/2016).

Con specifico riferimento alla fattispecie oggetto della pronuncia in commento, la Suprema Corte sembra, tuttavia, configurare un più attenuato onere probatorio, ammettendo che la dimostrazione del pregiudizio da perdita di chancepossa trarsi dalla prova, a propria volta desumibile in via presuntiva dalla gravità della lesione, della compromissione della capacità lavorativa specifica.

Secondo la Suprema Corte, nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che ad essa necessariamente consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della stessa perdita patrimoniale derivante dallo sfumare delle chance correlato alla perdita della capacità lavorativa generica, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi.

Guida all'approfondimento

M. FRANZONI, L'illecito, in Trattato della responsabilità civile, Giuffrè, Milano 2010, pag. 83 e ss.;

R. PUCELLA, Il danno da perdita di chances, in Commentario del codice civile, diretto da E. Gabrielli, Dei fatti illeciti, art. 2043 c.c., Torino, 2011, pag. 420 e ss.

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