Legittimo l’accordo con il quale si riconosce la subordinazione intercorsa e la proroga del rapporto

Daniela Fargnoli
21 Marzo 2018

Non può affermarsi che la volontà espressa dalle parti con un atto transattivo abbia inteso eludere o violare norme imperative, quando le stesse si sono limitate a dare un nomen iuris ad una situazione di fatto, ...

Non può affermarsi che la volontà espressa dalle parti con un atto transattivo abbia inteso eludere o violare norme imperative, quando le stesse si sono limitate a dare un nomen iuris ad una situazione di fatto, riconoscendo, peraltro a soli fini giuridici e dunque senza oneri per l'Amministrazione, che il rapporto si era svolto secondo le modalità tipiche del lavoro subordinato a tempo determinato. (Nel caso di specie, è stata riconosciuta la legittimità di un accordo transattivo con il quale a fronte della rinuncia della lavoratrice alle sue domande le è stata riconosciuta la natura subordinata e a tempo determinato del rapporto intercorso e l'accesso al regime di proroga previsto dalla normativa regionale per i contratti a termine. Tuttavia, a fronte della risoluzione unilaterale di questo accordo da parte dell'amministrazione è stato riconosciuto: a) l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione; b) il diritto della dipendente ad ottenere il pagamento delle retribuzioni maturate e non versate a fronte del nuovo contratto a termine che le era stato sottoposto; c) il diritto alle retribuzioni dovute fino alla naturale scadenza dell'ultimo contratto. Mentre, d) è stato escluso il diritto della dipendente di ottenere la proroga automatica del contratto dato che la l.r. 27 del 2016 e 5 del 2014 attribuiscono solamente la facoltà e non l'obbligo di porre in essere tale proroga).