Dal TAR Lazio un nuovo via libera al “decreto vaccini” e ai provvedimenti attuativi
21 Marzo 2018
Un nuovo via libera al cd. “decreto vaccini” (d.l. 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modifiche dalla l. 31 luglio 2017, n. 119) è arrivato dal TAR Lazio, il quale ha in parte dichiarato inammissibile (per difetto di giurisdizione), e in parte ha respinto, un ricorso presentato dal Codacons.
Di seguito, per punti, i contenuti della sentenza, che ha ribadito la legittimità degli atti adottati dal Ministero dell'istruzione, della salute e della Presidenza del Consiglio in attuazione delle leggi citate:
- in primo luogo, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione relativamente ad alcuni atti impugnati, ribadendo che, trattandosi di atti di natura politica, sono pacificamente sottratti alla giurisdizione del giudice amministrativo;
- non sono irragionevoli le tempistiche stabilite dai Ministeri per attuare le previsioni legislative in ordine alla presentazione alle scuole della documentazione attestante l'assolvimento dell'obbligo vaccinale;
- non è possibile censurare la circolare del Ministero della salute che impone le vaccinazioni senza possibilità di diagnostica pre-vaccinale dal momento che tale obbligo è previsto dalla legge stessa, in attuazione del Piano Nazionale Vaccini, non impugnato; inoltre, né l'Organizzazione Mondiale della Sanità né altre istituzioni di rilevanza scientifica nazionale raccomandano l'effettuazione di test pre-vaccinali e nessuna società scientifica effettua test genetici prima di effettuare le vaccinazioni; al contrario, come prevedono la legge e i protocolli medici, assumono grande (e unica) rilevanza la valutazione del pediatra e l'anamnesi prevaccinale per individuare le vere e reali situazioni di rischio;
- è irrilevante, per il TAR, che in Italia non siano commercializzati alcuni vaccini monocomponente, visto che non vi sono controindicazioni a vaccinare un soggetto che abbia già contratto la malattia;
- ancora, non è accoglibile la censura per cui i soggetti vaccinati per morbillo, parotite e rosolia sono contagiosi: infatti il rischio di contagio non è realistico né è mai stato documentato; solo nel caso della varicella l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha registrato nove casi di contagio (ma in circa trenta anni di utilizzo del vaccino);
- non ha pregio il rilievo per cui i vaccini causano l'autismo, come dimostrato dal Piano Vaccini che reca abbondante bibliografia scientifica sul punto; il TAR ribadisce che nel caso in cui i ricorrenti non concordassero con le evidenze scientifiche recate dal Piano Vaccini, “invece di affidarsi a notazioni giornalistiche avrebbero dovuto impugnare per tempo il detto provvedimento generale”, cosa che non è avvenuta con conseguente inammissibilità del profilo di doglianza;
- non è nemmeno irragionevole la disciplina che attua le previsioni legislative in materia di sanzioni, dal momento che queste ultime devono essere viste nel più ampio quadro delle altre misure previste dall'ordinamento per la tutela del diritto alla salute collettiva;
- infine, il TAR chiarisce che tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai ricorrenti (e che inficerebbero di illegittimità derivata i provvedimenti impugnati) sono state esaminate, e quindi dichiarate respinte o superate, dalla Corte costituzionale con la sentenza Corte cost., 18 gennaio 2018, n. 5. |