Sull’unicità del centro decisionale, anche alla luce del diritto eurounitario

Redazione Scientifica
20 Marzo 2018

Anche alla luce di quanto enunciato da Corte giust. UE, IV, 19 maggio 2009, C-538/2007 nonché da Corte giust. UE, VI, 8 febbraio 2018, causa C-144/17, non esiste...

Anche alla luce di quanto enunciato da Corte giust. UE, IV, 19 maggio 2009, C-538/2007 nonché da Corte giust. UE, VI, 8 febbraio 2018, causa C-144/17, non esiste un incondizionato obbligo della stazione appaltante di attivare un autonomo sub-procedimento di verifica, nel contraddittorio delle parti, circa la riferibilità delle offerte ad un unico centro decisionale; tale eventualità, invero, potrebbe porsi solo laddove l'amministrazione non sia in grado di individuare degli elementi obiettivi tali da fondare, anche solo in via indiziaria ma pur sempre con connotato di univocità, la probabile sussistenza di un medesimo centro decisionale, pur a fronte di una (formale) pluralità di offerte.

Ai fini della sussistenza della situazione di collegamento sostanziale fra imprese, rilevante per la loro esclusione dalla gara (ai sensi dell'art. 38, comma primo lett. m-quater del d.lgs. n. 163 del 2006), la valutazione da compiere sull'unicità del centro decisionale postula che sia provata l'idoneità della situazione a determinare un concordamento delle offerte e non anche necessariamente che l'alterazione del confronto concorrenziale vi sia stata effettivamente ed in concreto (ex multis, Cons. Stato, V, 6 febbraio 2017, n. 496).

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