Intervento volontario del padre biologico nel procedimento di disconoscimento della paternità
22 Marzo 2018
È ammissibile l'intervento volontario del padre biologico nel procedimento di disconoscimento della paternità?
La norma è chiara: possono proporre l'azione solo il marito, la madre e il figlio. Il genitore biologico non è legittimato ad agire e, secondo la giurisprudenza maggioritaria, non può neppure intervenire nel processo. (si veda ad esempio Cass. civ., sez. I, 6 aprile 1995, n. 4035; Trib. Rimini, 12 novembre 2014; Trib. Roma, 8 agosto 2014). L'art. 247 c.c. prevede che litisconsorti necessari nel giudizio di disconoscimento sia, oltre alla madre e al figlio, soltanto il “presunto padre”, da intendersi evidentemente come il padre "giuridico", e non anche il padre biologico, non individuabile come tale in contrasto con lo stato di figlio del marito della madre (cfr., in proposito, l'art. 269, comma 1, c.c., in relazione all'art. 253 c.c.; v. Cass. civ., sez. I, 17 luglio 2012, n. 12211). Il padre biologico può, tuttavia, rivolgersi, prima che il figlio abbia compiuto quattordici anni, al Pubblico Ministero, il quale potrà presentare istanza al Giudice affinché ex art. 244, u.c., c.c. nomini un curatore speciale che promuova l'azione. Parte della dottrina ritiene altresì che, secondo la nuova formulazione del predetto articolo, introdotta dalla riforma del 2012-2013 (d.lgs. n. 154/2013), che indica tra i legittimati a richiedere al Giudice la nomina di un curatore anche “l'altro genitore”, il padre biologico possa rivolgersi direttamente al Giudice. |