Il principio di segretezza dell’offerta economica nelle procedure di gara telematiche

Francesco Renda
22 Marzo 2018

È legittima l'esclusione del concorrente che abbia inserito nella busta virtuale relativa alla documentazione amministrativa anche il modulo contenente l'offerta economica. Tale circostanza, difatti, determina una violazione del principio di “segretezza dell'offerta economica” e delle finalità di buon andamento, trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa allo stesso sottese.

Il caso. La vicenda origina dalla partecipazione della società ricorrente alla procedura aperta indetta dal Comune di Monopoli (e svolta con modalità telematiche) per l'affidamento del servizio integrato di manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli di proprietà comunale.

Nello specifico, l'anzidetto operatore veniva escluso dal Comune per aver inserito nella busta virtuale concernente la documentazione amministrativa anche il modulo relativo all'offerta economica; circostanza questa, a dire dell'amministrazione comunale, violativa del principio di “segretezza dell'offerta economica”.

Avverso la comminata esclusione la società ricorrente insorgeva innanzi al Tar Puglia, Lecce, deducendo l'inconferenza del richiamo al “principio di segretezza dell'offerta economica” e l'illegittimità della disposta esclusione.

A dire della ricorrente, la segretezza dell'offerta economica formulata risultava comunque garantita dal fatto che i) al momento della prima seduta pubblica di gara (volta all'accertamento della regolarità delle buste e al controllo della documentazione amministrativa), la Commissione di Gara non risultava nominata; ii) e che non vi era il pericolo che i suoi futuri componenti potessero venire a conoscenza del contenuto dell'offerta, essendo il Responsabile Unico del procedimento, il seggio di gara e tutti i dipendenti della stazione appaltante tenuti a non divulgare il contenuto dell'offerta.

La particolarità del bene giuridico sotteso al principio di segretezza dell'offerta economica. La pronuncia in esame rileva innanzitutto che la peculiarità del bene giuridico protetto dal principio di segretezza dell'offerta economica richiede che la tutela sia volta non solo ad evitare una sua effettiva e concreta lesione, ma anche ad evitare lesioni di carattere meramente potenziale.

A dire del Giudicante, cioè, la possibile conoscenza dell'offerta economica è già di per sé idonea a compromettere le finalità di imparzialità e buon andamento sottese alle decisioni dell'organo valutativo e il trasparente svolgimento della procedura di gara.

In tale prospettiva, la trasmissione dell'offerta economica unitamente alla documentazione amministrativa, determinando una violazione del principio di segretezza dell'offerta economica, viene ritenuta potenzialmente idonea a compromettere la procedura di gara.

Il principio di segretezza nelle gare telematiche. Con specifico riferimento alle gare telematiche, il Tar sottolinea come, in siffatte procedure, le garanzie di segretezza dell'offerta economica non possono prescindere dalla corretta produzione (c.d. caricamento) dell'offerta economica attraverso la piattaforma telematica all'uopo utilizzata.

Il regolare inserimento della documentazione risulta infatti circostanza necessaria per assicurare che l'accesso e la conoscibilità dell'offerta da parte degli addetti alla procedura di gara avvenga con le specifiche modalità e tempistiche predeterminate al momento della creazione della procedura, nel momento in cui il sistema elabora in automatico la graduatoria anche in considerazione dei punteggi tecnici formulati dalla Commissione.

In conclusione. Sulla base delle considerazioni anzidette, il Tar conclude rigettando il ricorso proposto e confermando la legittimità dell'esclusione comminata dal Comune. A dire del Giudicante, difatti, nel caso di specie l'inclusione dell'offerta economica nel modulo relativo alla documentazione amministrativa ha reso di per sé astrattamente conoscibile il ribasso dell'offerta formulato dalla ricorrente, con possibilità di diffusione incontrollata inidonea a scongiurare il rischio di conoscibilità da parte dell'organo valutativo.

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