Nullità della lex specialis che ritiene inderogabili i costi medi di manodopera individuati dalle tabelle ministeriali

Francesco Renda
22 Marzo 2018

La sentenza dichiara la nullità della previsione di gara volta ad escludere un'offerta contenente l'indicazione di un costo medio orario del lavoro inferiore a quello individuato nella contrattazione collettiva nazionale di categoria e nelle relative tabelle ministeriali di riferimento. Una clausola di tal fatta si pone in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall'art. 83, comma 8 del d. lgs. n. 50 del 2016.

Il caso. La controversia all'attenzione del Tar Lazio, Roma trae origine da una procedura aperta bandita dall'I.F.O. (Istituti Fisioterapici Ospitalieri) per l'affidamento del servizio di vigilanza antincendio presso uno dei suoi presidi ospedalieri, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nello specifico, il disciplinare di gara sanciva l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 97, comma 6, d. lgs. n. 50 del 2016, delle offerte recanti un costo medio orario del lavoro inferiore a quello stabilito nella contrattazione collettiva nazionale di riferimento.

La società ricorrente (non aggiudicataria) impugnava l'aggiudicazione della gara disposta dalla stazione appaltante, assumendo l'inammissibilità dell'offerta formulata dalla società aggiudicataria in quanto contenente l'indicazione di un costo medio orario del lavoro inferiore a quello sancito nel CCNL di riferimento e nelle relative tabelle ministeriali (di determinazione e individuazione del costo medio orario del lavoro).

La derogabilità delle tabelle ministeriali di individuazione del costo medio del lavoro. Il Tar Lazio, Roma sottolinea innanzitutto che le tabelle ministeriali previste dall'art. 23, comma 6 del d. lgs. n. 50 del 2016 (con le quali viene determinato, sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale, il costo del lavoro in relazione ai contratti di lavoro, servizi e forniture) e richiamate dall'art. 97, comma 5, d. lgs. n. 50 del 2016 (ai fini delle giustificazioni in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta) costituiscono un parametro di riferimento del costo medio della manodopera a carattere indicativo e, in quanto tale, derogabile.

In sede di giustificazione dell'anomalia dell'offerta, può dunque ammettersi (purché adeguatamente giustificato e dimostrato) un discostamento dai valori economici indicati in tali tabelle, qualora valutazioni statistiche ed analisi aziendali evidenzino una particolare organizzazione o asset aziendale in grado di giustificare la sostenibilità di costi inferiori.

L'unico valore inderogabile ai sensi dell'art. 97, comma 6, d. lgs. n. 50 del 2016 è infatti costituito dal trattamento minimo salariale stabilito dalla legge o da fonti autorizzate.

L'operatore economico ben può dunque dimostrare che la propria organizzazione aziendale e il ricorso a particolari istituti di legge rendono sostenibili costi di lavoro inferiori a quelli previsti dalle tabelle ministeriali anzidette, ma comunque rispettosi del trattamento minimo tabellare, nonché degli oneri accessori, previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.

In conclusione. La pronuncia in commento dichiara dunque nulla la clausola del bando che sancisce l'inammissibilità di un'offerta contenente un costo medio orario del lavoro inferiore a quello previsto nel contratto collettivo di riferimento e nelle relative tabelle ministeriali.

Una clausola di tal fatta, integrando una causa di esclusione ulteriore rispetto a quelle tassativamente previste dal codice dei contratti pubblici, è nulla ex art. 83, comma 8 d. lgs. n. 50 del 2016; nullità che, ai sensi dell'art. 31, comma 4 c.p.a. è rilevabile d'ufficio dal giudice.

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