La cartella esattoriale è causa interruttiva della prescrizione?
22 Marzo 2018
La cartella esattoriale è causa di interruzione della prescrizione decennale della multa ai sensi ex art. 172 c.p.?
La notifica della cartella esattoriale rappresenta secondo l'orientamento più recente della Corte di Cassazione causa di interruzione della prescrizione decennale della multa ai fini dell'estinzione della stessa. È necessario evidenziare che tale esegesi non è stata sempre unanime in quanto la Corte è giunta a conclusioni difformi in merito alla questione in esame. Il secondo comma dell'art. 172 c.p. rubricato Estinzione delle pene della reclusione e della multa per il decorso del tempo prevede che la multa si estingua nel termine di 10 anni. Il dies a quo al fine della decorrenza del termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data di irrevocabilità della sentenza (Manzini, Trattato, III, 592, in Codice di procedura penale commentato, Milano Giuffrè, 2017 diretto da Sergio Beltrani) ovvero nel caso in cui l'esecuzione sia in corso e venga interrotta in seguito al fatto volontario del condannato- sottrattosi all'esecuzione della pena – il termine decorre dal giorno della volontaria sottrazione (Cass. pen., Sez. V, n. 32021/2003) (art. 172, comma 4, c.p.). Il terzo comma dell'art. 172 c.p. sancisce – inoltre – che nel caso in cui, congiuntamente alla pena della reclusione sia inflitta la pena della multa per l'estinzione dell'una e dell'altra si ha riguardo al decorso del tempo stabilito per la reclusione. Appare necessario esaminare i precedenti giurisprudenziali in ordine all'argomento. Con sentenza del 18 ottobre 2017, n. 58053 la Sezione I della Corte di cassazione ha recentemente ribadito l'interpretazione più risalente in ordine all'interruzione della prescrizione della multa in seguito alla notifica della cartella esattoriale. In motivazione: «Come specificato da Sez. I, n. 19336 del 24/04/2008 - dep. 14/05/2008, Lupo Faro, Rv. 240310, ai fini dell'interruzione della prescrizione della multa è valida la notifica della cartella esattoriale eseguita a norma dell'art. 140 c.p.c., dopo che il destinatario sia stato ricercato invano in uno qualsiasi dei luoghi indicati in via alternativa nell'art. 139 c.p.c., comma 1, non essendo necessario che la ricerca venga effettuata in tutti tali luoghi o secondo un certo ordine (Ved. Cass. civ., sent. 14 novembre 1978 n. 5246, rv. 395011; Cass. civ., 23 gennaio 1979 n. 516, rv. 396633; Cass. civ., 20 gennaio 1983 n. 565, rv. 425338; Cass. civ., 9 febbraio 2007 n. 2919, rv. 596837). […] l'effetto interruttivo, tempestivamente e utilmente conseguito alla rituale notificazione della cartella esattoriale relativa al pagamento della pena pecuniaria, ne impedisce la prescrizione». Con medesima interpretazione della stessa Sezione I, la Corte ribadisce il principio (Cass. pen., Sez. I, 22 marzo 2017, n. 20163) per cui non può, invece, essere condivisa la tesi circa la irrilevanza, in ordine al calcolo della decorrenza del termine di prescrizione delle pena pecuniaria, della notifica della cartella esattoriale, giustificata dalla circostanza per cui l'interruzione e la sospensione della prescrizione, tassativamente previsti dal legislatore, non troverebbero applicazione in relazione alla ipotesi di estinzione della pena, in assenza di un'espressa previsione normativa a riguardo. Gli Ermellini ritengono le premesse della suddetta interpretazione errate in quanto la notifica al condannato della cartella esattoriale per la riscossione della pena pecuniaria costituisce l'atto mediante il quale si inizia l'attività di esecuzione della sentenza di condanna irrevocabile (Cass. pen. Sez. unite, n. 4460 del 19 aprile 1994, Cellerini) e lo stesso non interrompe ma impedisce il decorso del termine prescrizionale. Non si pone, pertanto, nel caso di specie, un problema di applicabilità o meno alla disciplina della estinzione della pena degli istituti della interruzione e della sospensione, dovendosi, invece, ritenere che la notifica della cartella esattoriale al ricorrente, in data 2 aprile 2008, ha concretamente dato avvio al procedimento di esecuzione della pena pecuniaria, in data antecedente al 27 novembre 2010, termine di prescrizione della pena pecuniaria inflitta al D.M., che, pertanto, non potrà più utilmente maturare.
Si registrano orientamenti in senso contrario: tribunale Milano, Sez. XI, 7 novembre 2011, che non annovera la notifica della cartella esattoriale relativa al recupero del credito per la multa tra gli atti che interrompono la prescrizione. Il tribunale dopo aver analizzato i difformi orientamenti in merito all'interruzione di tale termine prescrizionale (il primo riguardante la citata sentenza Cass., Sez. I, 24 aprile 2008, n. 19336 Lupo Faro che ritiene valida la notifica della cartella ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale della multa; il secondo diverso orientamento, secondo il quale la notificazione della cartella esattoriale non costituisce una causa di interruzione della prescrizione, (Cass. pen., Sez. I, 3 giugno 2009, n. 22787, non massimata) «ritiene di aderire al secondo orientamento, che appare non solo maggiormente rispettoso del principio di stretta legalità, ma aderente al dato normativo; invero, la disciplina dettata in materia di prescrizione della pena non contempla alcuna causa né di sospensione, né di interruzione, a differenza di quanto espressamente prevedono gli artt. 159 e 160 c.p. in tema di prescrizione del reato.Di conseguenza, essendo decorso il termine decennale ex art. 172, commi 1 e 3, c.p. e non essendo ravvisabili le cause ostative di cui all'art. 172, comma 7., c.p., la pena pecuniaria sopra indicata deve essere dichiarata estinta per prescrizione». |