L'adottato può accedere alle informazioni relative ai fratelli biologici previo interpello
22 Marzo 2018
Il caso. Tizio ha presentato ricorso per cassazione avverso la pronuncia con cui la Corte d'appello di Torino aveva rigettato l'istanza con cui chiedeva di acquisire le generalità delle proprie sorelle biologiche, adottate da famiglie diverse. Secondo la Corte territoriale il diritto ai legami familiari deve essere riconosciuto solo relativamente all'identità dei genitori biologici e non anche nei confronti delle sorelle, il cui diritto alla riservatezza prevale rispetto a quello di parte istante di conoscere le proprie origini.
I fratelli biologici devono acconsentire all'accesso ai propri dati. Secondo la Suprema Corte il ricorso deve essere accolto ma con alcune limitazioni. L'adottato ha, infatti, diritto, nei casi ex art. 28, comma 5, l. n. 184/1983, di conoscere le proprie origini accedendo alle informazioni relative all'identità non solo dei genitori biologici ma anche delle sorelle e fratelli biologici adulti. Preventivamente, però, questi ultimi devono essere interpellati mediante procedimento giurisdizionale idoneo ad assicurare loro massima riservatezza e rispetto della dignità al fine di acquisirne il consenso all'accesso alle informazioni richieste o constatarne il diniego, da ritenersi impeditivo dell'esercizio del diritto. Per questi motivi, la Corte cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d'appello in diversa composizione. |